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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36139/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imprenditore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da un imprenditore individuale per far accertare atti di concorrenza sleale per confusione asseritamente compiuti da altro imprenditore individuale, mediante l'uso di un'insegna molto simile a quella dell'attività preesistente e mediante l'invio di missive di richiesta di denaro per evitare l'avvio di attività concorrenziale. Il tribunale ha accolto la domanda attorea e ha rigettato la riconvenzionale e la domanda risarcitoria dell'accusato di concorrenza sleale. La corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione il soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 2958, n. 1, c.c., sostenendo che la controparte non avesse legittimo preuso dell'insegna e che la corte territoriale avesse errato nel valutare le risultanze documentali e i dinieghi amministrativi; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2729 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, contestando la comparazione tra i segni distintivi e sostenendo che l'insegna della controparte fosse stata usata solo dal 2003. La società costituitasi in cassazione non aveva partecipato al giudizio di merito e la Corte ha rilevato la sua inammissibilità processuale, per mancanza di chiara allegazione di un trasferimento del diritto controverso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo una critica di merito, comunque non decisiva rispetto alla ratio decidendi, perché la corte d'appello aveva accertato sia il preuso dell'insegna da parte della controparte sia, soprattutto, l'irrilevanza del preuso eccepito dal ricorrente per il lungo mancato uso del segno. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché integralmente in fatto e comunque estraneo alla ratio decidendi, dato che la corte territoriale aveva già effettuato il raffronto tra i segni e motivatamente escluso l'abusività dell'uso dell'insegna da parte della controparte. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la costituzione della società controricorrente, perché soggetto non parte nei gradi di merito e non chiaramente qualificato come successore a titolo particolare nel diritto controverso. È stato disposto l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2958, n. 1, c.c.

    La censura del ricorrente era diretta a contestare il preuso del segno distintivo da parte della controparte; la Corte, però, ha ritenuto la doglianza inammissibile perché attinente al merito e non decisiva rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice di merito non avesse correttamente valutato le prove e il raffronto tra le insegne; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente fattuale.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare il riparto e la valutazione dell'onere probatorio in tema di diversità dei segni e preuso; la Corte ha escluso la decisività della doglianza, reputandola di fatto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato insieme agli altri vizi per censurare l'apprezzamento probatorio; la Corte ha ribadito che la censura tendeva a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si traducano in una richiesta di nuova valutazione del fatto, delle prove o del raffronto tra segni distintivi, quando la sentenza impugnata abbia già motivato sul punto.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile se non aggredisce tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione di merito, poiché anche una sola ratio non censurata rende comunque il ricorso non decisivo.
  • In tema di concorrenza sleale per confusione, il giudice di merito può fondare l'accertamento sulla complessiva idoneità del segno a ingenerare confusione, dovendosi valorizzare il confronto tra i segni e il contesto di utilizzo.
  • Nel giudizio di cassazione non è ammessa la partecipazione di soggetti che non siano stati parti nei gradi di merito, salvo il successore a titolo particolare nel diritto controverso, la cui legittimazione processuale deve risultare adeguatamente allegata e dimostrata.
  • La mera allegazione di un preteso preuso o di una diversa cronologia di impiego del segno non è sufficiente in cassazione se la censura richiede una rivisitazione delle risultanze di merito già scrutinata dai giudici di fatto.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeImpugnazioni
RamiCommercialeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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