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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32492/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per il recupero dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2013, emessa all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Un. 2014 ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972. La CTP aveva annullato la cartella. In appello, la CTR della Basilicata ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, valorizzando lo sgravio della cartella disposto dall'Agenzia dopo la sentenza di primo grado sfavorevole. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 46, 67-bis e 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 329 c.p.c., deducendo che lo sgravio non equivaleva ad acquiescenza alla sentenza di primo grado né faceva venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di appello; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la CTR pronunciato la cessazione della materia del contendere in assenza dei relativi presupposti e sulla base di una comune volontà delle parti non desumibile dagli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata, anche per la regolazione delle spese del giudizio. La Corte ha affermato che l'integrale sgravio del ruolo disposto dopo una sentenza di primo grado favorevole al contribuente non integra, di per sé, acquiescenza alla sentenza né determina automaticamente la cessazione della materia del contendere, potendo essere giustificato anche dalla volontà di evitare ulteriori spese esecutive.

Norme richiamate

  • art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come parametro della disciplina della cessazione della materia del contendere nel processo tributario; la Corte esclude che lo sgravio integrale imponga di per sé tale esito.

  • art. 67-bis D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte accoglie la doglianza solo nella parte in cui contesta l'erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che lo sgravio successivo alla sentenza di primo grado non comporta automaticamente acquiescenza o cessazione della materia del contendere.

  • art. 329 c.p.c.

    la Corte esclude che il provvedimento di sgravio possa essere equiparato ad acquiescenza alla sentenza sfavorevole.

  • art. 112 c.p.c.

    il secondo motivo lamentava violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la doglianza resta assorbita per l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciato per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma sul vizio denunciato per nullità della sentenza per ultrapetizione/extrapetizione.

  • artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato solo per descrivere il controllo automatizzato della dichiarazione da cui è scaturita la cartella.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato solo per descrivere il controllo automatizzato della dichiarazione IVA da cui è scaturita la cartella.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'integrale sgravio del ruolo disposto dopo una sentenza di primo grado favorevole al contribuente non costituisce, di per sé, acquiescenza alla sentenza impugnata e non preclude l'impugnazione da parte dell'Amministrazione.
  • La cessazione della materia del contendere non può essere desunta automaticamente dal solo sgravio della cartella, poiché tale atto può essere adottato anche per ragioni meramente deflattive o per evitare ulteriori spese esecutive.
  • Per dichiarare cessata la materia del contendere occorre un'effettiva eliminazione della controversia sostanziale e processuale, non una semplice iniziativa amministrativa compatibile con la prosecuzione del giudizio.
  • Quando il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente, il secondo motivo resta assorbito e la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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