Sentenza n. 1553/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento, previa misura cautelare, del provvedimento della Questura di -OMISSIS-n. -OMISSIS- di improcedibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso in data 6.9.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di improcedibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di affidamento, adottato dalla Questura il 6 settembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha dichiarato improcedibile la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di affidamento. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, sostenendo che, pur essendo stata presentata per errore una domanda riferita all’affidamento, la Questura avrebbe dovuto valutare officiosamente la possibilità di convertire il titolo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Con il secondo motivo, subordinato, ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’art. 32 d.lgs. 286/1998 dovrebbe essere interpretato analogicamente nel senso di consentire a tutti i minori presenti sul territorio italiano, una volta divenuti maggiorenni, la conversione del permesso per minore età in permesso per lavoro. L’Amministrazione ha eccepito che il ricorrente, già maggiorenne al momento della domanda, non poteva ottenere un permesso per affidamento ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 286/1998; che gli era stato notificato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990; che egli non aveva presentato osservazioni, documenti o memorie nei termini; e che non aveva formulato una specifica richiesta né prodotto documentazione idonea a consentire la valutazione di un diverso titolo di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Il provvedimento di improcedibilità è stato reputato immune dai vizi dedotti, poiché il ricorrente, pur avendo ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, non ha fornito alcun contributo istruttorio né ha formulato osservazioni o richiesto la valutazione di un diverso titolo di soggiorno. In tale contesto non sussisteva un obbligo dell’Amministrazione di rivalutare d’ufficio la domanda e di convertire il titolo in un permesso per lavoro. Il giudice ha inoltre escluso che il provvedimento fosse manifestamente irrazionale o affetto da difetti di istruttoria o motivazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Il ricorrente lo ha invocato per sostenere la possibilità di conversione del titolo di soggiorno; il TAR ha escluso, nel caso concreto, un obbligo dell’Amministrazione di procedere d’ufficio alla rivalutazione o conversione in assenza di una specifica richiesta e del necessario contributo istruttorio.
art. 32 d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata richiamata sia per il permesso di soggiorno collegato all’affidamento sia per la prospettata conversione del titolo dei minori divenuti maggiorenni; il TAR non ha accolto l’interpretazione estensiva prospettata, risultando comunque decisiva l’assenza di osservazioni e documentazione da parte dell’interessato.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi impone all’interessato di poter fornire osservazioni e documenti; la mancata partecipazione procedimentale è stata valorizzata dal TAR per escludere l’obbligo della Questura di rivalutare d’ufficio la domanda sotto un diverso titolo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Quando l’interessato riceve un preavviso di rigetto e omette di presentare osservazioni, documenti o una specifica richiesta di valutazione di un diverso titolo amministrativo, non può pretendere, in via generale, che l’amministrazione rivaluti d’ufficio la domanda sulla base di presupposti o finalità differenti.
- L’amministrazione non è tenuta a convertire officiosamente una domanda di permesso di soggiorno presentata per un determinato titolo in una domanda riferita a un diverso titolo, quando l’interessato non abbia formulato tale richiesta né fornito il contributo istruttorio necessario alla verifica dei relativi presupposti.
- La mancata partecipazione al contraddittorio procedimentale attivato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 può concorrere a escludere l’illegittimità del provvedimento conclusivo per omessa valutazione di una diversa soluzione amministrativa non prospettata dall’interessato.
- In assenza di una specifica deduzione e di elementi istruttori offerti dall’interessato, il provvedimento che dichiara improcedibile una domanda di permesso di soggiorno non è illegittimo per difetto di istruttoria o motivazione se l’amministrazione ha correttamente rilevato l’inidoneità del titolo richiesto e non emergono profili di manifesta irrazionalità.
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