Cassazione Penale, Sentenza n. 22129/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione proposta dal P.M. avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di L'Aquila (29/07/2021) che aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Pescara applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di Cicchella Alessandra, ritenuta nulla per difetto del requisito dell'autonoma valutazione ex art. 292 c.p.p.. Il P.M. deduce violazione e/o erronea applicazione della norma sostenendo che il G.I.P. aveva svolto una motivazione critica, autonoma e diffusa sia sui gravi indizi sia sulle esigenze cautelari, con descrizione analitica dei meccanismi fraudolenti e della posizione degli indagati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile per tardività. La notificazione dell'ordinanza di annullamento era pervenuta al P.M. il 10/09/2021, mentre il ricorso è stato presentato (pervenuto alla cancelleria competente) il 24/09/2021, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 c.p.p.. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nelle impugnazioni cautelari, il termine di tempestività si riferisce alla data di pervenimento dell'atto alla cancelleria del giudice competente e che il ricorrente corre il rischio di inammissibilità se presenta l'impugnazione ad ufficio diverso.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen.
art. 292, comma 1; art. 292, comma 2, lett. c)
Fissazione del requisito della motivazione autonoma e critica dell'ordinanza che applica una misura cautelare: la Corte ha esaminato la questione ma la decisione è fondata su ragioni di rito (inammissibilità) più che su valutazione di merito della presunta carenza motivazionale
art. 311 cod. proc. pen.
termine di dieci giorni per il ricorso in materia cautelare
Stabilisce il breve termine per proporre ricorso per cassazione avverso le decisioni cautelari; la tempestività si valuta con riferimento alla data di pervenimento dell'atto alla cancelleria del giudice competente
art. 582, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire che non grava sull'ufficio della cancelleria l'obbligo di trasmettere l'atto al giudice competente; dunque la data di deposito rilevante è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente
Principio delle Sezioni Unite (sent. n. 1626/24.09.2020)
Sez. U., sentenza n. 1626 del 24/09/2020 (dep. 14/01/2021)
Conferma che nelle impugnazioni cautelari il ricorso deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione; la data rilevante per la tempestività è quella di pervenimento all'ufficio competente e non quella di deposito in un ufficio diverso
Massime di principio
- In materia cautelare il rispetto dei termini e del luogo di deposito dell'impugnazione è essenziale: il ricorso va presentato presso la cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento e la tempestività si valuta con riferimento alla data di pervenimento a quella cancelleria.
- Prima di entrare nel merito della presunta carenza motivazionale (art. 292 c.p.p.) i giudici di legittimità verificano i presupposti formali di ammissibilità: un vizio procedurale di tempestività conduce all'inammissibilità dell'impugnazione, precludendo l'esame di merito.
- Per contestare la motivazione del G.I.P. occorre dimostrare in modo chiaro che mancava qualsiasi autonoma e critica valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi; l'esistenza di paragrafi dedicati e di analisi delle posizioni individuali costituisce elemento a favore della sufficienza motivazionale.
- Chi propone impugnazioni cautelari si assume il rischio di errori di deposito: presentare l'atto a un ufficio diverso da quello competente può determinare la perdita del termine e l'inammissibilità, anche se la notifica è già avvenuta.
- Nei casi di provvedimenti che riguardano più indagati, le valutazioni di sufficienza della motivazione possono variare a seconda della composizione del giudice e delle successive pronunce su singole posizioni; tuttavia, tali valutazioni sono secondarie rispetto ai requisiti formali di ammissibilità dell'impugnazione.
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