Cassazione Civile, Ordinanza n. 01116/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
L'ente pubblico aveva convenuto in giudizio numerosi soggetti chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente patiti a seguito di una frode finalizzata all'indebita percezione di contributi comunitari per il confezionamento di olio d'oliva. Secondo l'attrice, mediante fatture relative a operazioni inesistenti si era determinato l'erogazione di contributi in favore di una società oleicola; alcuni dei convenuti avrebbero concorso nella vicenda emettendo o utilizzando fatture fittizie. Il tribunale aveva dichiarato la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum e della causa petendi, rilevando che il danno non era stato adeguatamente determinato né provato e che mancava il nesso causale tra le condotte e il pregiudizio. Dopo l'ordine di integrazione ex art. 164, quinto comma, c.p.c., l'attrice non aveva integrato l'atto nei termini. In appello l'ente aveva sostenuto che la domanda fosse comunque sufficientemente determinata perché il danno era ancorato agli importi dei contributi indebitamente percepiti, che la costituzione dei convenuti avesse sanato eventuali lacune e che il giudice avesse erroneamente valorizzato il mancato recepimento dell'ordine di integrazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto assolutamente incerto il petitum nonostante la possibilità di ricavarlo dal complesso dell'atto e dei documenti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, per non aver considerato che i convenuti si erano difesi nel merito e quindi avevano compreso la domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la sentenza d'appello era motivata in modo effettivo e non apparente. Ha respinto anche il primo motivo, confermando che la citazione era affetta da nullità per assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e della causa petendi: l'attrice non aveva indicato con sufficiente precisione la tipologia di danno, la sua imputabilità ai singoli convenuti e il nesso causale tra le singole condotte e il pregiudizio, limitandosi a rinviare all'istruttoria; inoltre, rispetto a una pluralità di convenuti e di condotte distinte, non era stata chiarita la riconducibilità del danno a ciascuno, né la sentenza penale di patteggiamento poteva supplire a tali lacune. La Corte ha confermato altresì che la mancata integrazione dell'atto nel termine assegnato non determina estinzione, ma impone una pronuncia di nullità della citazione, quando il vizio originario permane.
Norme richiamate
art. 163 c.p.c.
comma 3, nn. 3 e 4; primo comma, nn. 3 e 4
l'atto di citazione deve contenere in modo chiaro l'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti costitutivi; la loro omissione o assoluta incertezza comporta nullità solo quando il petitum o la causa petendi non siano individuabili dal complesso dell'atto
art. 164 c.p.c.
la nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza dei requisiti di editio actionis è rilevabile d'ufficio; se l'attore non integra l'atto nel termine assegnato, il vizio permane e il giudice deve dichiarare la nullità della citazione
art. 307 c.p.c.
non è configurabile l'estinzione del processo per la mancata integrazione della citazione nei termini previsti dall'art. 164 c.p.c.
art. 336 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'impugnazione impedirebbe la stabilizzazione della decadenza, ma la Corte non ne ha fatto applicazione in senso favorevole
art. 111 Cost.
richiamato in tema di denunciata motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio
art. 132 c.p.c.
la sentenza era munita di motivazione sufficiente e non apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione al vizio motivazionale dedotto
art. 2055 c.c.
l'unicità del fatto dannoso richiesta per la solidarietà tra coautori va intesa in senso relativo rispetto al danneggiato; occorre però che le singole condotte abbiano concorso efficientemente alla produzione di un danno unitario, da verificarsi caso per caso
art. 2043 c.c.
richiamato per distinguere la regola generale della responsabilità aquiliana dall'ipotesi di solidarietà tra più autori del fatto dannoso
art. 444 c.p.p.
la sentenza di patteggiamento costituisce solo un elemento indiziario, da valutare insieme alle altre risultanze del giudizio civile
Massime di principio
- La nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum e della causa petendi sussiste solo quando, dall'esame complessivo dell'atto e dei documenti allegati, non sia comunque possibile individuare con sufficiente precisione il bene della vita richiesto e i fatti costitutivi della pretesa.
- Nelle azioni risarcitorie fondate su condotte plurime di più soggetti, l'attore deve allegare in modo specifico le singole condotte, il nesso causale e l'imputazione del danno a ciascun convenuto; non basta un rinvio generico a un'istruttoria futura.
- La difesa nel merito del convenuto non sana, di per sé, le lacune della citazione che attengono alla editio actionis, poiché tali vizi presidiano anche l'interesse del giudice alla definizione del thema decidendum.
- Se il giudice ordina l'integrazione della citazione ai sensi dell'art. 164, quinto comma, c.p.c., l'omessa ottemperanza non produce estinzione del processo, ma lascia sussistere il vizio originario della domanda, che può essere dichiarato con sentenza.
- Nei casi di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., l'unicità del fatto dannoso va intesa in senso relativo: possono concorrere condotte autonome e anche temporalmente distinte, purché abbiano efficacemente concorso a un evento di danno unitario; in difetto, occorre distinguere fatti dannosi separati e imputarli individualmente.
- La sentenza di patteggiamento nel processo penale non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di risarcimento, ma può valere soltanto come elemento indiziario da corroborare con il resto del materiale probatorio.
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