Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24222/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Torino aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena, ma confermando la condanna dell'imputato per un reato contro il patrimonio indicato nel testo come art. 624-bis c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore articolando quattro motivi, ritenuti tutti generici e in sostanza diretti a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del merito, senza denunciare specifici travisamenti della prova né un vizio macroscopico della motivazione o un'erronea applicazione della legge penale. La memoria difensiva successiva non ha introdotto elementi idonei a superare il vaglio di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e mirassero impropriamente a ottenere un riesame del merito, al di fuori dei limiti del controllo di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata non presentava carenze o illogicità macroscopiche né un'inesatta applicazione della legge penale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica ulteriormente la fattispecie concreta, limitandosi a indicare il reato contestato.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico; la censura sulla ricostruzione dei fatti è ammissibile solo entro i limiti dell'errore nella lettura degli atti denunciabile nel rispetto della catena devolutiva.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure meramente generiche o finalizzate a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, se non vengono specificamente dedotti travisamenti della prova.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza logica e della presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico; non può estendersi all'adeguatezza del ragionamento probatorio del giudice di merito.
  • La denuncia dell'errore nella lettura degli atti processuali è scrutinabile solo se formulata in modo specifico e nel rispetto della catena devolutiva prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • La presentazione di una memoria difensiva non sana l'originaria inammissibilità del ricorso se non introduce argomenti idonei a superare i vizi già rilevati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.