Cassazione Penale, Ordinanza n. 24222/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena, ma confermando la condanna dell'imputato per un reato contro il patrimonio indicato nel testo come art. 624-bis c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore articolando quattro motivi, ritenuti tutti generici e in sostanza diretti a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del merito, senza denunciare specifici travisamenti della prova né un vizio macroscopico della motivazione o un'erronea applicazione della legge penale. La memoria difensiva successiva non ha introdotto elementi idonei a superare il vaglio di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e mirassero impropriamente a ottenere un riesame del merito, al di fuori dei limiti del controllo di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata non presentava carenze o illogicità macroscopiche né un'inesatta applicazione della legge penale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica ulteriormente la fattispecie concreta, limitandosi a indicare il reato contestato.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico; la censura sulla ricostruzione dei fatti è ammissibile solo entro i limiti dell'errore nella lettura degli atti denunciabile nel rispetto della catena devolutiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure meramente generiche o finalizzate a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, se non vengono specificamente dedotti travisamenti della prova.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza logica e della presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico; non può estendersi all'adeguatezza del ragionamento probatorio del giudice di merito.
- La denuncia dell'errore nella lettura degli atti processuali è scrutinabile solo se formulata in modo specifico e nel rispetto della catena devolutiva prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- La presentazione di una memoria difensiva non sana l'originaria inammissibilità del ricorso se non introduce argomenti idonei a superare i vizi già rilevati.
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