Sentenza del 23/06/2022 n. 2990 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Scudo fiscale - Reddito accertato e non dichiarato - Riconducibilità astratta delle somme rientrate al reddito contestato - Necessità - Onere del contribuente - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sull'effetto dello "scudo fiscale" rispetto a un accertamento per reddito non dichiarato: il contribuente ha rimpatriato somme/beni e sostiene che ciò precluda l'accertamento; l'Amministrazione ha invece accertato redditi non dichiarati. La questione è se le somme rimpatriate debbano essere considerate automaticamente coincidenti con il reddito contestato o se sia necessaria la dimostrazione di una correlazione oggettiva tra le somme rientrate e il reddito accertato.
La decisione
La Corte ha affermato che l'effetto preclusivo dello "scudo fiscale" non equivale a una limitazione automatica basata sulla sola corrispondenza quantitativa. Per impedire l'accertamento occorre dimostrare la concreta correlazione tra il reddito contestato e le somme o i beni rimpatriati: deve essere provata l'astratta riconducibilità delle somme rientrate proprio al reddito accertato. Tale onere probatorio grava sul contribuente. In assenza di tale prova l'accertamento è legittimo e il ricorso viene respinto.
Norme richiamate
d.l. 350/2001, art. 14
Norma che disciplina l'emersione di attività all'estero (cd. scudo fiscale) e gli effetti sul potere di accertamento: va interpretata nel senso che la limitazione degli imponibili riguarda le somme/attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio, ma richiede la dimostrazione della correlazione tra quelle somme e il reddito dichiarato/accertato.
l. 409/2001
Norma collegata al regime di emersione e ravvedimento degli asset esteri; richiede che l'effetto preclusivo operi solo quando sia possibile collegare le somme o le attività rimpatriate agli imponibili di riferimento, non sulla base di una mera corrispondenza quantitativa.
Cass. 38722/2021 e Cass. 4719/2021 (giurisprudenza richiamata)
Precedenti della Corte di Cassazione che confermano il principio secondo cui l'onere di dimostrare la riconducibilità delle somme rimpatriate al reddito contestato grava sul contribuente e che lo scudo fiscale non annulla automaticamente il potere di accertamento se manca la correlazione oggettiva.
Massime di principio
- Lo "scudo fiscale" preclude l'accertamento solo se è dimostrabile che le somme o i beni rimpatriati corrispondono effettivamente al reddito che si contesta: non basta la sola corrispondenza numerica.
- L'onere della prova della riconducibilità delle somme rientrate al reddito contestato è a carico del contribuente; senza questa prova l'accertamento è legittimo.
- Per difendersi efficacemente il contribuente deve produrre documentazione idonea (flussi bancari, prove dell'origine delle somme, tempi e modalità delle operazioni, atti di acquisto o trasferimento) che colleghi le somme rimpatriate al reddito contestato.
- L'Amministrazione può procedere all'accertamento se dimostra che il reddito contestato non è stato esaurientemente correlato alle somme rientrate: la semplice emersione o rimpatrio non cancella automaticamente le contestazioni su redditi specifici.
- In casi analoghi valutare sempre la qualità e la completezza delle prove: prova dell'astratta riconducibilità è distinta dalla prova puntuale e richiede un collegamento logico-documentale convincente tra reddito, provenienza e somme rimpatriate.
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