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Sentenza

Sentenza n. 1043/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 340/2025 del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro (R.G. n. 113/2025), pubblicata in data 24.07.2025, notificata il 31.07.2025 e passata in giudicato, di condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente dell’indennità sostitutiva per ferie non godute dell’importo di euro 6.188,45.

Giustizia amministrativa202600475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 6.188,45 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 340/2025 del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle l’indennità sostitutiva per ferie non godute, pari a euro 6.188,45. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l’inadempimento. Il ricorso è stato ritenuto ritualmente proposto perché la sentenza civile era stata notificata via PEC presso il domicilio reale dell’amministrazione, in copia conforme all’originale, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari non sono state incluse nella domanda, non avendo la ricorrente legittimazione a pretenderne l’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate nella sentenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, autorizzandolo a delegare l’incarico a un dirigente, funzionario o altro soggetto idoneo anche appartenente ad altra articolazione ministeriale, senza limiti derivanti dalle ordinarie competenze interne. Il commissario potrà utilizzare i pertinenti capitoli di spesa, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, ove necessario. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione ordinaria del dirigente o funzionario incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando il carattere seriale dell’inottemperanza ministeriale rispetto a condanne relative all’indennità per ferie non godute.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.

  • art. 475 c.p.c.

    Consente l’attestazione di conformità della sentenza all’originale; il titolo così formato è stato utilizzato per la notifica al Ministero.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l’art. 475 c.p.c. nel quadro della disciplina dell’attestazione di conformità del titolo esecutivo.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine dilatorio per l’avvio di azioni esecutive nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza; il suo decorso integra un presupposto di rito per la proposizione dell’azione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato emessa nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l’amministrazione rimanga inerte rispetto all’obbligo di pagamento accertato dal giudice civile.
  • Ai fini della proponibilità dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, deve essere verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche a tale giudizio.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli tutti i poteri necessari per l’integrale esecuzione del giudicato e consentendogli di delegare l’esercizio concreto dell’incarico a soggetti idonei anche appartenenti ad articolazioni diverse dell’amministrazione inadempiente.
  • I poteri del commissario ad acta non sono limitati dalle ordinarie competenze organizzative e gerarchiche dell’ufficio di appartenenza; il commissario può utilizzare, secondo criteri di buona amministrazione, i capitoli di spesa pertinenti o disponibili e, se necessario, strumenti contabili idonei a garantire il pagamento previsto dal giudicato.
  • Quando l’incarico commissariale è affidato a un dirigente o funzionario pubblico come attività connessa ai compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso nella retribuzione già percepita dall’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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