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Ordinanza

Ordinanza n. 17/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 00421/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che, allo stato degli atti, non emergessero elementi tali da far ritenere privo di presupposti il decreto del Questore di Cremona. La valutazione cautelare è stata fondata sulla gravità dei fatti riferiti nel decreto e attribuiti al cittadino straniero. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 700 complessivi.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Cremona, impugnato in primo grado, fondato su fatti gravi attribuiti al cittadino straniero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado contro il decreto del Questore di Cremona. Dal testo non emergono gli specifici motivi d'appello né il contenuto puntuale del decreto questorile; risulta tuttavia contestata, in via cautelare, la legittimità del provvedimento adottato nei confronti dell'appellante.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale base per l'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la misura interinale può essere negata quando, allo stato degli atti, non emergano elementi idonei a escludere i presupposti del provvedimento amministrativo impugnato, soprattutto in presenza di fatti qualificati come gravi dall'amministrazione e richiamati nell'atto.
  • La valutazione cautelare può fondarsi sul quadro fattuale risultante dal provvedimento impugnato quando tale quadro non sia stato adeguatamente superato dagli elementi dedotti dalla parte appellante.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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