Cassazione Penale, Sentenza n. 38991/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare (arresti domiciliari poi sostituiti con custodia in carcere) per il reato di lesioni aggravate. L'accusa contestava a Papa di avere, in concorso con altri (in particolare con Pietro Ligato), aggredito Sabatino Ricci spruzzandogli spray urticante negli occhi e colpendolo con calci e un tirapugni, cagionando lesioni poi curate a domicilio per timore di ritorsioni. Il ricorrente deduceva: (1) insufficiente gravità indiziaria e vizio di motivazione rispetto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis (metodo mafioso), sostenendo che la lite fosse scollegata dall'associazione e rilevando pregressi contrasti tra la vittima e Ligato non considerati; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova circa le esigenze cautelari, rilevando che l'aggravamento era giustificato da una presunta evasione per assumere metadone mentre in realtà l'imputato era da anni in terapia presso un SERd con somministrazione quotidiana di metadone, e che il suo status di quasi incensurato non era stato adeguatamente considerato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente fossero, in massima parte, ricostruzioni alternative dei fatti non idonee a far sorgere un vizio di diritto o una manifesta illogicità della motivazione. Il Collegio ha confermato che il compendio indiziario (denuncia della moglie della vittima, conferma della vittima, filmati di videosorveglianza, testimonianze, contesto dell'aggressione) era stato adeguatamente valutato dal Tribunale e sufficiente a sostenere la gravità indiziaria e l'aggravante del "metodo mafioso" in ragione delle modalità intimidatorie e della presenza di esponenti del clan. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione delle esigenze cautelari, inclusa la valutazione dell'episodio di evasione dagli arresti domiciliari come elemento prognostico di pericolosità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
L'aggravante "metodo mafioso" può essere ritenuta sulla base delle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, indipendentemente dalla struttura organizzativa del reato; il Tribunale ha ritenuto sussistente tale circostanza in ragione della natura intimidatoria dell'aggressione e del contesto territoriale e associativo.
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152
Norma richiamata in relazione alla circostanza aggravante del "metodo delinquenziale mafioso": la Corte ricorda che la norma mira a reprimere il metodo mafioso e si applica ove le modalità della condotta evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di applicazione di misure custodiali per il pericolo di reiterazione è valutato anche sulla base di "fatti e comportamenti di diversa natura" che denotino la personalità dell'autore e la gravità del fatto; la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale che ha considerato anche l'evasione dagli arresti domiciliari.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita le censure ammissibili in cassazione in materia di misure cautelari: il ricorso è ammissibile solo per violazione di norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione, non per diversa valutazione dei fatti; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma processuale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; indica il procedimento formale seguito nel caso.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda (euro 3.000,00).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia; prevista la comunicazione degli esiti agli uffici competenti.
Massime di principio
- In impugnazioni contro misure cautelari personali la Corte di Cassazione ammette il ricorso solo per violazioni di norme o per manifesta illogicità della motivazione; mere differenze di valutazione dei fatti non sono ammesse.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta se la condotta e il contesto evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, anche se il delitto in sé non è di natura associativa; rilevano modalità esecutive, contesto territoriale, presenza di esponenti noti e finalità intimidatoria verso la vittima e i consociati.
- La prova indiziaria può fondarsi su combinazione di elementi (denuncia di terzi, conferma della vittima, filmati, testimonianze, elementi contestuali) e tale valutazione è rimessa in primo luogo al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità.
- La trasgressione della misura cautelare (es. evasione dagli arresti domiciliari) è rilevante e può legittimamente concorrere all'aggravamento della misura e al giudizio prognostico sulla pericolosità sociale dell'imputato.
- La partecipazione a un incontro con persone note per il loro ruolo intimidatorio, anche se il ricorrente dichiara di voler solo "accompagnare" o "parlare", può essere valutata come elemento indiziario che dimostra la finalità aggressiva dell'incontro.
- La condizione terapeutica (es. terapia con metadone) non esclude automaticamente il pericolo di fuga o la valutazione negativa della capacità a delinquere; è necessario documentare in modo chiaro l'inserimento in programmi che riducano realmente il rischio di reiterazione.
- Chi impugna deve mirare a dimostrare errori di diritto o palesi incoerenze logiche nella motivazione del giudice, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e comportare condanne per spese e ammende.
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