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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11957/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato le condanne pronunciate in abbreviato dal G.U.P. di Arezzo per reati collegati a un mercato parallelo dell'oro (associazione per delinquere, ricettazione, commercio abusivo di oro, aggravante della transnazionalità e confisca per equivalente). Le censure principali riguardano: (i) carenze probatorie circa l'appartenenza all'associazione e il ruolo dei singoli imputati (distinzione tra associazione e concorso di persone); (ii) mancata o errata individuazione del reato presupposto della ricettazione e possibile applicazione della clausola di riserva; (iii) illegittimità o insufficienza della riqualificazione da riciclaggio a ricettazione e conseguente lesione del diritto di difesa; (iv) illegittimità dell'applicazione dell'aggravante di transnazionalità (art. 61-bis / L.146/2006) e dell'imposizione della confisca per equivalente; (v) contestazioni su prescrizione e competenza territoriale; (vi) doglianze procedurali e di valutazione delle intercettazioni e di altre fonti probatorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto la maggior parte dei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e ha confermato, nella sostanza, le valutazioni di merito. In particolare la Corte ha: (i) rigettato le censure sull'individuazione del reato presupposto della ricettazione e sul ricorso a valutazioni logiche (anche in presenza di assoluzioni di terzi in procedimenti separati); (ii) respinto le doglianze contrarie alla qualificazione come associazione per delinquere, ritenendo sussistenti elementi di stabilità, ripetizione di condotte e ripartizione di ruoli; (iii) dichiarato corretta l'applicazione dell'aggravante della transnazionalità alla luce della destinazione dell'oro all'estero e del coinvolgimento del vertice svizzero; (iv) ritenuto legittima la confisca per equivalente e l'applicazione del criterio solidaristico nella quantificazione del profitto confiscabile; (v) respinto le eccezioni sulla prescrizione quando fondate su anticipazioni della data di cessazione delle attività non dimostrate da elementi incontrovertibili; (vi) richiamato il principio secondo cui il sindacato in Cassazione è limitato e non consente una rivalutazione estesa del merito e delle interpretazioni delle intercettazioni, salvo manifesta illogicità. Per molti ricorrenti la Cassazione ha dichiarato inoltre l'inammissibilità dei ricorsi conformemente all'art. 606 c.p.p. comma terzo e li ha condannati alle spese processuali e a versamenti alla Cassa delle ammende (importi equitativamente determinati, indicati in sentenza, spesso pari a C 3.000,00). Nel complesso la pronuncia conferma le condanne e le misure patrimoniali disposte in grado d'appello.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 416 (associazione per delinquere)

    La Corte ha ritenuto che gli elementi di stabilità, reiterazione delle condotte, ripartizione di ruoli e l'esistenza di un vertice organizzativo (vertice estero) giustificassero la qualificazione come associazione per delinquere; il controllo in Cassazione sulla valutazione probatoria è limitato.

  • Codice penale, art. 648 (ricettazione)

    La ricettazione è stata ritenuta integrata quando gli imputati ricevevano oro di origine ignota/illecita; la Corte ha confermato che il giudice può desumere il reato presupposto anche con prove logiche senza che vi sia sentenza di condanna degli autori del reato presupposto.

  • Legge 17 gennaio 2000, n. 7, art. 1, comma 2

    "Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 Euro..."

    La Corte ha richiamato l'obbligo di dichiarazione come elemento normativo che qualifica l'attività professionale e come lacuna documentale sia indizio dell'illiceità delle operazioni.

  • Legge 17 gennaio 2000, n. 7, art. 1, comma 3

    "L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: ..."

    La sussistenza o l'assenza dei requisiti/obblighi informativi può integrare il reato di commercio abusivo. Anche titolari di autorizzazioni possono essere penalmente sanzionati se svolgono commercio in nero.

  • Legge 17 gennaio 2000, n. 7, art. 4 (commercio abusivo di oro)

    "Chiunque svolge l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa ..."

    La Corte ha ritenuto che l'esportazione e il commercio sistematico in nero rientrassero nella fattispecie dell'art. 4 e potessero costituire reato presupposto della ricettazione.

  • Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 3 e art. 4 (reato transnazionale e aggravante)

    La giurisprudenza richiamata e la Corte hanno considerato applicabile l'aggravante della transnazionalità quando le attività criminali coinvolgono più stati; è sufficiente che il gruppo operi in più Stati o che almeno alcuni elementi del reato si svolgano all'estero.

  • Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 11 (confisca per equivalente)

    "Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità ..."

    La Corte ha ritenuto legittima la confisca per equivalente e l'adozione del criterio solidaristico per l'attribuzione del profitto complessivo dell'associazione ai singoli concorrenti.

  • Codice penale, art. 61-bis (circostanza aggravante 'transnazionalità')

    Applicata come aggravante in relazione ai reati fine (ricettazione, commercio abusivo) in presenza di attività che si estendono in più Stati; la circostanza può estendersi ai concorrenti e non richiede che ogni imputato abbia operato all'estero.

  • Codice di procedura penale, art. 606 (motivi per cassazione)

    La Corte ha dichiarato inammissibili molti ricorsi per essere deduzioni di fatto o per carenza dei presupposti di legge (art. 606 c.p.p.), ribadendo i limiti del sindacato di legittimità sui fatti.

  • Codice di procedura penale, art. 16 (competenza per connessione)

    La Corte ha ritenuto corretta la valutazione sulla competenza territoriale svolta in appello, anche rispetto alla ricostruzione dei luoghi di consumazione dei reati.

  • Codice di procedura penale, art. 438, comma 5 (giudizio abbreviato)

    La Corte ha osservato che la scelta dell'abbreviato non priva l'imputato della possibilità di contestare successivamente la qualificazione del fatto in sede di appello e cassazione; la modifica favorevole della qualificazione non costituisce automatica lesione del diritto di difesa.

  • Codice penale, artt. 157-159 (prescrizione)

    Le eccezioni di prescrizione sollevate sono state rigettate quando fondate su anticipazioni della data di estinzione non provate da elementi incontrovertibili; onere della prova sul dies a quo grava sul ricorrente in Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616 e art. 585 (spese e motivi aggiunti)

    La Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. condannando i ricorrenti alle spese e a versare somme alla Cassa delle ammende; ha anche esaminato motivi aggiunti nei limiti consentiti.

Massime di principio

  • Il giudice di merito può ritenere sussistente il reato presupposto della ricettazione anche senza una sentenza di condanna degli autori del reato presupposto, quando le circostanze (modalità di trasferimento, mancanza di documentazione, uso di stratagemmi per occultamento, prezzi anomali, destinazione estera) consentono un convincente ragionamento logico sulla provenienza illecita.
  • La distinzione tra associazione per delinquere e concorso di persone dipende dal carattere stabile e durevole dell'accordo e dal perseguimento di un programma criminose indeterminato; la ripetizione di condotte e l'allocazione di ruoli e mezzi operativi sono indicatori tipici di associazione.
  • L'aggravante della 'transnazionalità' può essere applicata ai reati-fine consumati nell'ambito di un'associazione i cui traffici coinvolgono più Stati; non è necessario che ogni singolo imputato abbia agito materialmente all'estero perché la circostanza si estenda ai concorrenti.
  • La confisca per equivalente può essere determinata sul valore complessivo del profitto dell'associazione e, in presenza del principio solidaristico, può essere imputata a ciascun concorrente anche per l'intera entità, fermo restando il controllo in fase esecutiva per evitare duplicazioni oltre il valore complessivo.
  • In sede di Cassazione il sindacato sulle valutazioni probatorie (intercettazioni, interpretazione del linguaggio criptico, valutazioni su ruoli) è fortemente limitato: possono essere censurate solo motivazioni manifestamente illogiche, travisamenti macroscopici o violazioni di legge; non è ammessa una rivalutazione libera del merito.
  • Le eccezioni sulla prescrizione devono essere provate in Cassazione con elementi chiari e incontrovertibili relativi al dies a quo e a eventuali sospensioni; semplici allegazioni alternative non sono sufficienti.
  • La qualificazione di comportamenti come 'commercio abusivo' può ricadere anche su titolari di autorizzazioni quando l'attività concreta è svolta in nero e in violazione degli obblighi di comunicazione e tracciabilità.

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