Cassazione Penale, Sentenza n. 38819/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
De Matteo impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 646 c.p. (riqualificazione da furto aggravato) a otto mesi di reclusione e 450 euro di multa, e che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado. I motivi di ricorso denunciavano: omissione dell'avviso di partecipazione secondo l'art. 127 c.p.p. in relazione alla possibile applicazione di pena sostitutiva; errata valutazione della tempestività della querela; illegittima revoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena senza motivazione o richiesta dell'accusa; errata valutazione dei requisiti per la sospensione (cumulo di precedenti, espiata o meno la pena); omissione dell'avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p. per consentire la richiesta di pena sostitutiva. In sede di Cassazione si è discusso altresì dell'applicabilità della disciplina sulle pene sostitutive introdotta con d.lgs. 150/2022 ai fatti commessi anteriormente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la decisione sulla responsabilità penale e la valutazione di merito (in particolare la tempestività della querela e l'infondatezza dei motivi relativi all'avviso per programmi di giustizia riparativa e all'omessa proposta di pena sostitutiva). Tuttavia ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che aveva revocato la sospensione condizionale della pena, ritenendo tale revoca effettuata illegittimamente dal giudice d'appello (revoca effettuata come mera emenda di un presunto errore del tribunale senza impugnazione da parte del pubblico ministero e in contrasto con i principi sul divieto di reformatio in peius). Ne consegue che la revoca della sospensione viene eliminata e il beneficio concesso dal primo giudice rimane confermato. La Cassazione ha inoltre chiarito che la disciplina sulle pene sostitutive più sfavorevole introdotta nel 2022 non si applica retroattivamente ai fatti anteriori per effetto del principio di favore della legge penale.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma del reato contestato (appropriazione indebita) utilizzata per la ricostruzione della fattispecie; la Corte ha confermato la condanna per tale fattispecie così riqualificata.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'avviso di partecipazione delle parti per la trattazione dell'appello; la Corte ha osservato che la richiesta della parte avrebbe dovuto essere tempestiva per giustificare la trattazione orale e che l'assenza di tale istanza legittima il rito cartolare.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in tema di limiti alla revisione d'ufficio da parte della Corte di appello: la sentenza chiarisce che il giudice d'appello non può emendare in peius la decisione del giudice di merito in assenza di impugnazione del PM quando si tratta di un riesame costitutivo del beneficio.
art. 164, comma secondo, n.1 cod. pen.
Norma sulle condizioni ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avrebbe dovuto valutare tale condizione, e che la revoca disposta in appello come emenda ad una presunta errata concessione era illegittima.
art. 168 cod. pen.
Richiamato per distinguere le ipotesi di revoca dichiarativa (che il giudice di appello può accertare) da quelle costitutive (che richiedono valutazione e che il giudice d'appello non può operare in assenza di impugnazione dal PM).
art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
Norma sulle pene sostitutive di pene detentive brevi; la Corte ha affermato che la limitazione introdotta non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione, per effetto del principio di retroattività della norma più favorevole (art. 2 cod. pen.).
art. 2, comma quarto, cod. pen.
Applicazione del principio "lex mitior": in caso di successione di leggi penali nel tempo si applica la norma più favorevole; da ciò la Corte ha escluso l'applicazione della nuova restrizione sulle pene sostitutive ai fatti anteriori.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Norma che prevede l'avviso sulla possibilità di richiedere pene sostitutive; la Corte ha ricordato che l'omessa formulazione dell'avviso non determina automaticamente la nullità della sentenza, essendo il giudice dotato di discrezionalità sulla proposta di pena sostitutiva.
art. 178 lett. c) e art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamate in tema di nullità di ordine generale a regime intermedio e dei termini per la loro eccezione: la Corte ha ritenuto che la mancata indicazione in decreto di udienza di talune facoltà costituisce nullità da rilevare tempestivamente, pena decadenza.
art. 599 e art. 429, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla partecipazione e all'accesso a misure riparative; la Corte ha osservato che l'art. 429 d-bis si riferisce ai programmi di giustizia riparativa e che la mancata richiesta delle parti impediva la trattazione orale.
Massime di principio
- La Corte d'appello non può revocare, di propria iniziativa e in assenza di impugnazione del pubblico ministero, una sospensione condizionale della pena quando la revoca comporta una rivisitazione costitutiva dei presupposti: tale intervento viola il divieto di reformatio in peius e il principio del favor rei.
- Se la revoca della sospensione ha carattere dichiarativo (ossia la caducazione è avvenuta ope legis per fatti sopravvenuti), il giudice d'appello può prenderne atto; ma se la revoca richiede una valutazione di merito costitutiva, occorre l'impugnazione dell'accusa.
- Le eccezioni sulla tempestività della querela implicano accertamenti di fatto che spettano al giudice del merito e sono difficilmente sindacabili in Cassazione se la motivazione di merito è logicamente fondata.
- Nullità procedurali di grado intermedio (omissioni di avvisi nel decreto di fissazione dell'udienza) devono essere eccepite tempestivamente secondo i termini previsti; se non contestate in tempo, non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione.
- Il giudice non è obbligato a proporre sempre una pena sostitutiva: l'omessa formulazione dell'avviso di cui all'art. 545-bis non determina necessariamente la nullità della sentenza se il giudice ha esercitato discretamente il suo potere e ha ritenuto assenti i presupposti.
- In presenza di una successione di norme penali, si applica la norma più favorevole (principio della lex mitior); disposizioni più sfavorevoli introdotte dopo il fatto non si applicano retroattivamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38750/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38751/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38752/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38755/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38756/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38757/2024 del 22/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →