Sentenza n. 948/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. -OMISSIS-, comunicato il 19.02.2024, di revoca del Dott. -OMISSIS- dell’incarico di Presidente dell’Ente Parco Nazionale del -OMISSIS-, nominato con decreto del Ministro dell’Ambiente n.-OMISSIS- con effetto dalla adozione del decreto suddetto, comunicato al ricorrente in data 19.02.2024; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di revoca dell'incarico di Presidente di un Ente Parco Nazionale, con contestuale scioglimento del Consiglio Direttivo e commissariamento dell'ente
Esito
Favorevole al resistente (ministero vigilante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di revoca del proprio incarico, deducendo, in sintesi, la violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, l'inadeguatezza della motivazione, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, l'inapplicabilità dello spoil system alle nomine dei presidenti degli enti parco e la violazione dell'art. 9 l. 394/1991, anche per mancato coinvolgimento del Presidente della Regione in applicazione del principio del contrarius actus. Ha inoltre contestato nel merito i rilievi posti a fondamento della revoca: le carenze nella nomina della Giunta esecutiva; la mancata adozione degli strumenti di pianificazione e regolamentazione del parco; l'attribuzione illegittima di mansioni superiori; le irregolarità nel ciclo della performance e nei trattamenti accessori; le irregolarità nella conciliazione delle ammende; il tardivo utilizzo delle risorse finanziarie; la mancata predeterminazione di criteri trasparenti per l'erogazione di contributi; le irregolarità nel conferimento di incarichi; il mancato passaggio di consegne; nonché la protratta vacanza del posto di Direttore del Parco e le criticità delle relative procedure di selezione. In corso di causa, il ricorrente ha dedotto per la prima volta la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. L'amministrazione ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il nuovo decreto di nomina del Presidente dell'Ente Parco non era stato impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte volta all'annullamento della revoca, poiché la nuova nomina quinquennale del Presidente dell'Ente Parco, non impugnata, era divenuta inoppugnabile e impediva il conseguimento della reintegrazione nell'incarico. Ha tuttavia esaminato la domanda residua di accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., respingendola nel merito. Il giudice ha ritenuto che il potere di vigilanza sugli organi degli enti parco, attribuito in via esclusiva al Ministero dell'Ambiente dagli artt. 9 e 21 l. 394/1991, possa essere esercitato mediante la revoca dell'organo e la nomina di un commissario, senza necessità dell'intesa con il Presidente della Regione: il principio del contrarius actus non si applica alla revoca quale espressione del potere statale di vigilanza. Il decreto non è stato qualificato come atto di alta amministrazione, ma come ordinario esercizio delle funzioni ministeriali di vigilanza; nondimeno, è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché fondato sui rilievi della verifica amministrativo-contabile del MEF e sulla protratta assenza del Direttore del Parco, imputata alle criticità e ai ritardi nelle procedure di selezione. Sono stati quindi ritenuti infondati i motivi relativi alla motivazione e ai presupposti della revoca. Il motivo concernente la mancata comunicazione di avvio del procedimento è stato dichiarato inammissibile per tardività, essendo stato proposto per la prima volta con memoria oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese in favore del Ministero; spese compensate nei rapporti con l'Ente Parco e la controinteressata.
Norme richiamate
art. 9 l. 394/1991
"l'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente"; il Presidente è nominato con decreto ministeriale d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, secondo la disciplina ivi prevista.
La vigilanza sugli organi dell'Ente Parco è attribuita in via esclusiva allo Stato e si manifesta anche attraverso la revoca dell'organo e il commissariamento; l'intesa regionale richiesta per la nomina non è necessaria per la revoca adottata nell'esercizio del potere di vigilanza.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La censura fondata sulla disciplina della revoca è stata respinta; il provvedimento ministeriale è stato ritenuto adeguatamente motivato in relazione alle criticità organizzative e amministrative dell'Ente.
art. 21 l. 394/1991
Richiamato quale fondamento, insieme all'art. 9, del potere ministeriale di vigilanza sugli enti parco e dell'intervento sostitutivo mediante commissariamento.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di accertare l'illegittimità dell'atto quando, pur essendo venuto meno l'interesse all'annullamento, permane un interesse ai fini risarcitori.
art. 7 l. 241/1990
La censura relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, proposta per la prima volta con memoria oltre il termine per impugnare, è stata dichiarata tardiva e quindi inammissibile.
art. 35, comma 2, lett. b), d.lgs. 165/2001
Richiamato nel quadro delle criticità rilevate dal Ministero nella procedura di selezione del Direttore del Parco, ritenuta non conforme ai principi delle procedure selettive pubbliche.
artt. 11 e 12 l. 394/1991
Richiamati dal ricorrente in relazione alla mancata adozione degli strumenti di pianificazione e regolamentazione del parco; le relative censure non hanno condotto all'accertamento dell'illegittimità della revoca.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Il potere di vigilanza sugli organi di un ente parco nazionale, attribuito in via esclusiva al Ministero competente, può essere esercitato mediante la revoca dell'organo in carica e la contestuale nomina di un commissario straordinario, senza necessità dell'intesa con il Presidente della Regione prevista per la nomina del Presidente dell'ente.
- Il principio del contrarius actus non impone il coinvolgimento dell'autorità regionale nella revoca del Presidente di un ente parco quando la revoca costituisce esercizio del potere statale di vigilanza sugli organi.
- Il provvedimento ministeriale di revoca del Presidente di un ente parco è adeguatamente motivato quando individua puntualmente le persistenti criticità organizzative e amministrative dell'ente, anche sulla base di verifiche ispettive del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e collega tali criticità all'esigenza di assicurare il buon andamento e la legittimità dell'azione amministrativa.
- Quando, durante il giudizio di annullamento, la nuova nomina dell'organo è divenuta definitiva per mancata impugnazione, viene meno l'interesse all'annullamento della precedente revoca; può tuttavia permanere l'interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai soli fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
- La censura relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, proposta per la prima volta con memoria oltre il termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto, è inammissibile per tardività e non può essere introdotta come motivo nuovo fuori termine.
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