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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19883/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da decreti ingiuntivi emessi nei confronti della società ricorrente per il pagamento, in favore di una dipendente, di somme qualificate come indennità prevista da un accordo sindacale del 16 luglio 2009 per l'"attività prestata fuori sede", corrisposta sotto forma di buoni pasto del valore di euro 5,16 per ogni giorno di presenza. La società aveva proposto opposizione ai decreti ingiuntivi, ma sia il primo giudice sia la Corte d'Appello avevano rigettato l'opposizione, ritenendo che l'accordo aziendale dovesse essere interpretato nel senso di riconoscere l'indennità anche ai lavoratori assegnati presso l'ufficio del condono edilizio situato in una sede diversa da quella legale. In cassazione la società ha dedotto, con unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'accordo sindacale del 16 luglio 2009 in relazione agli artt. 1362 e seguenti c.c., sostenendo che, secondo i canoni ermeneutici, l'indennità spettasse soltanto ai dipendenti inviati a rotazione "in missione" in contesti esterni all'azienda, come i dipartimenti del Comune di Roma, e non ai dipendenti assegnati a sedi diverse dalla sede legale. La controricorrente ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse, in realtà, a ottenere una diversa interpretazione dell'accordo sindacale rispetto a quella accolta dai giudici di merito, senza indicare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici né l'assoluta illogicità della motivazione. La Corte ha ribadito che l'interpretazione degli atti di autonomia negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente incoerente. Ha inoltre richiamato il limite della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. e ha condannato la ricorrente alle spese di lite, dando altresì atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione di legge, ma non di trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione dell'interpretazione del negozio compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    i canoni di interpretazione del contratto devono essere specificamente indicati come violati; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura della clausola negoziale.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme è preclusa una diversa valutazione del fatto accertato, compresa l'interpretazione della volontà negoziale quale accertamento di fatto.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ricorrendone i presupposti processuali, il ricorrente deve versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, co. 17, L. n. 228 del 2012

    ha modificato l'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 introducendo l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un accordo o di un atto di autonomia negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente e coerentemente viziata.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa, ancorché plausibile o più favorevole, della clausola negoziale rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata.
  • Per dedurre utilmente la violazione delle regole di interpretazione contrattuale è necessario indicare in modo specifico quali canoni siano stati violati e in quale passaggio argomentativo il giudice di merito sia incorso nell'errore.
  • In presenza di doppia conforme, la diversa ricostruzione del fatto e della volontà negoziale è preclusa, salvo che vengano dedotti vizi consentiti nei limiti del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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