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Sentenza

Sentenza del 25/09/2018 n. 2271 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Reddito d'impresa - principio di inerenza - onere della prova - spetta al contribuente. Inerenza del costo - attività promozionale - prova - reportistica commerciale - è idonea - assenza della prova - indeducibilità del costo - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado limitatamente alla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, dei costi fatturati da C. S.r.l. per attività di promozione e monitoraggio dei prodotti della contribuente presso grandi gruppi della distribuzione, tra cui Coop e Conad. Secondo l’Ufficio, la società non aveva dimostrato in modo concreto l’effettiva esistenza, l’inerenza e la congruità dei costi, essendosi limitata a produrre le fatture, a contabilizzarle e a richiamare la presenza dei propri prodotti nei canali distributivi interessati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la decisione di primo grado, ritenendo indeducibili i costi relativi all’attività di promozione e monitoraggio. La mera fatturazione e contabilizzazione non sono state ritenute sufficienti, così come non è stata considerata prova dell’inerenza la circostanza che una parte significativa del fatturato provenisse dai canali distributivi indicati. La contribuente avrebbe dovuto produrre documentazione specifica, come report delle attività svolte, luoghi, soggetti coinvolti, tempi, modalità operative e riferimenti concreti agli interventi promozionali. Le spese di giudizio sono state compensate, anche in ragione della ripresa in autotutela di alcuni aspetti della controversia.

Massime di principio

  • La deducibilità di un costo d’impresa richiede non solo la sua registrazione contabile e la fattura, ma anche la prova della sua effettiva esistenza e del collegamento funzionale con l’attività esercitata.
  • L’onere di dimostrare l’inerenza del costo grava sul contribuente, anche quando si tratta di spese promozionali o di marketing difficili da documentare.
  • Per servizi di promozione, monitoraggio o intermediazione è opportuno conservare una documentazione analitica e verificabile: contratti, ordini, report periodici, nominativi dei clienti o punti vendita, date, luoghi, attività svolte e risultati o interlocuzioni commerciali.
  • La durata pluriennale del servizio aumenta l’esigenza di una documentazione concreta e continuativa; la mera presenza di ricavi nei settori o presso i clienti interessati non dimostra automaticamente che tali ricavi siano stati determinati dall’attività promozionale.
  • La fattura e la contabilizzazione costituiscono elementi formali, ma non provano da sole l’effettività del servizio né la sua inerenza fiscale.
  • In assenza di adeguata prova documentale, il costo può essere recuperato a tassazione anche se il rapporto contrattuale appare astrattamente plausibile e l’attività del fornitore non è stata formalmente disconosciuta.

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