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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24238/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2006, emesso nei confronti di un contribuente a seguito di movimentazioni bancarie ritenute fiscalmente rilevanti. In particolare, sul conto corrente del contribuente era stato versato un assegno circolare di euro 52.000,00. Il contribuente aveva sostenuto che si trattasse del corrispettivo percepito da un terzo per la cessione di quote della società 'Porto Turistico Riva di Traiano' e, in sostanza, di un'entrata già giustificata e non imponibile o comunque già tassata. La Commissione tributaria regionale aveva accolto questa ricostruzione e rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2727 c.c., art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 e art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, in tema di accertamenti bancari, gravava sul contribuente l'onere di provare in modo analitico l'irrilevanza reddituale di ogni singola movimentazione; che il contribuente non aveva dimostrato in modo sufficiente la riferibilità dell'assegno alla pretesa cessione e, comunque, non aveva provato che l'importo fosse già stato dichiarato e tassato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, negli accertamenti fondati sulle movimentazioni bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, la presunzione legale opera a favore dell'Amministrazione, che assolve al proprio onere probatorio mediante i dati emergenti dai conti; incombe invece sul contribuente fornire prova analitica, specifica e riferita a ciascun versamento, della non imponibilità delle somme o del fatto che siano già state considerate in dichiarazione. Nel caso concreto, la CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente la mera plausibilità della versione difensiva del contribuente e alcuni riscontri documentali non decisivi, come l'annotazione sul libro soci e l'impossibilità di ottenere dalla banca una certificazione per ragioni di privacy. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la decisione si concentra soprattutto sul riparto dell'onere probatorio negli accertamenti bancari.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata, in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dei fatti impeditivi o giustificativi della pretesa fiscale grava sul contribuente quando l'Amministrazione fondi l'accertamento sulle risultanze dei conti bancari.

  • art. 2727 c.c.

    Le movimentazioni bancarie costituiscono indizi/presunzioni idonei a fondare la pretesa impositiva nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    Negli accertamenti bancari i dati dei conti correnti legittimano la presunzione di redditività dei versamenti, salvo prova contraria analitica del contribuente.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ne fa un'autonoma applicazione decisiva nella motivazione.

Massime di principio

  • Negli accertamenti bancari fondati sull'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, l'onere probatorio dell'Amministrazione è assolto mediante l'allegazione delle risultanze dei conti; spetta al contribuente dimostrare che le singole movimentazioni non siano riferibili a operazioni imponibili.
  • La prova contraria del contribuente deve essere specifica, analitica e riferita a ciascun versamento o prelevamento contestato, non essendo sufficiente una giustificazione generica o soltanto plausibile.
  • Non è sufficiente, per superare la presunzione fiscale, richiamare elementi documentali indiretti o incompatibilità meramente eventuali; occorre dimostrare in modo diretto la causa concreta della movimentazione e la sua irrilevanza reddituale.
  • Il giudice di merito non può considerare assolto l'onere probatorio del contribuente sulla base di semplici elementi indiziari non decisivi quando la legge richieda una prova contraria puntuale contro la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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