Ordinanza n. 872/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS- Amm., emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 19 marzo 2026, ai sensi degli artt. 3 del D.L. n. 93/2013, convertito con L. n. 119/2013, e 8, co. 1 e 2, del D.L. n. 11/2009, convertito con L. n. 38/2009, notificato ovvero eseguito in capo al ricorrente in data 31.3.2026 nonché di tutti gli ulteriori ed eventuali atti e provvedimenti antecedenti, concomitanti e conseguenti, ed ogni altro atto prodromico, presupposto, consequenziale e comunque connesso al provvedimento suddetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 93/2013 e dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, un provvedimento di ammonimento adottato dal Questore e notificato il 31 marzo 2026, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di ricorso; il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato richiama ripetutamente, nelle proprie premesse, atti istruttori e documentazione acquisita, inclusi verbali redatti dalle Forze dell'ordine, non presenti nel fascicolo in misura sufficiente per la decisione. Il ricorrente è stato inoltre autorizzato a depositare il video indicato nel ricorso. Le censure saranno valutate anche alla luce di due sentenze della Corte EDU richiamate nell'ordinanza e delle deduzioni del Ministero dell'Interno.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio nei confronti dell'amministrazione, ordinando al Ministero dell'Interno di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza gli atti istruttori e la documentazione acquisita richiamati nel provvedimento di ammonimento, compresi i verbali delle Forze dell'ordine posti a fondamento dell'atto. È stata ammessa, ove necessaria, l'anonimizzazione dei soli dati personali, per garantire al Collegio la piena cognizione dei fatti e il contraddittorio. Il ricorrente è stato autorizzato a depositare il video indicato nel ricorso, nelle forme compatibili con il PAT e nel rispetto dei termini processuali. La domanda cautelare non è stata decisa mediante sospensione dell'atto: le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente tutelabili attraverso la fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., da tenersi entro il primo trimestre del 2027. Il giudizio resta quindi pendente; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 3 d.l. n. 93/2013, convertito dalla l. n. 119/2013
Norma indicata quale base legislativa del provvedimento di ammonimento impugnato; l'ordinanza non ne espone l'interpretazione.
art. 8, commi 1 e 2, d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009
Norma indicata quale ulteriore base legislativa del provvedimento di ammonimento impugnato; l'ordinanza non ne espone l'interpretazione.
Richiamato quale base del potere di acquisizione degli atti e dei documenti necessari alla decisione.
Richiamato quale base del potere istruttorio del giudice amministrativo per acquisire gli atti istruttori e la documentazione rilevante.
Consente, nella fase cautelare, la fissazione sollecita dell'udienza di merito quale modalità di tutela delle esigenze cautelari; nel caso concreto ha sostituito la sospensione immediata con la fissazione dell'udienza entro il primo trimestre 2027.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato richiama, come elementi decisivi della motivazione, atti istruttori e documentazione acquisita non integralmente disponibili al giudice, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito di tali atti, compresi i verbali posti a fondamento dell'atto, per assicurare la piena cognizione dei fatti e il contraddittorio.
- Nella fase cautelare, le esigenze del ricorrente possono essere tutelate mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza necessità di disporre immediatamente la sospensione del provvedimento impugnato.
- L'acquisizione processuale di documenti contenenti dati personali può essere accompagnata dall'anonimizzazione dei soli dati personali non necessari, quando ciò consenta di conciliare la tutela della riservatezza con la piena cognizione dei fatti e l'effettività del contraddittorio.
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