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Ordinanza

Ordinanza n. 326/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio della licenza per l'esercizio delle scommesse relativa a un punto di raccolta ubicato in Cosenza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento del Questore di Cosenza che ha respinto l'istanza di rilascio della licenza prevista dall'art. 38, comma 2, del d.l. n. 223/2006, nonché la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 e gli atti istruttori e consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; risulta soltanto la proposizione della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del diniego.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le esigenze della parte ricorrente fossero apprezzabili favorevolmente e adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha quindi disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento, né ha definito il merito della controversia, ma ha fissato per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 21 ottobre 2026. L'ordinanza dispone inoltre che sia eseguita dall'Amministrazione e comunicata alle parti.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248

    Norma posta a fondamento della licenza per l'esercizio delle scommesse richiesta dall'impresa; il testo dell'ordinanza non ne espone l'interpretazione sostanziale.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Norma richiamata con riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; l'ordinanza non decide specificamente sulla sua legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    Il giudice, ritenendo le esigenze cautelari adeguatamente tutelabili attraverso la sollecita definizione del merito, ha fissato l'udienza pubblica ai sensi del comma 10, senza adottare una misura cautelare sospensiva.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari del ricorrente possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare direttamente la trattazione del merito, senza pronunciarsi con una sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
  • La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura di tutela cautelare interinale e non comporta una decisione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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