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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32270/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, recuperando l'IVA detratta su acquisti di carni effettuati dalla società contribuente da un fornitore ritenuto una "cartiera", assumendo che le fatture fossero soggettivamente inesistenti e che la contribuente fosse consapevole della frode. La CTR, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, ha annullato l'atto ritenendo che l'unico elemento indiziario originariamente valorizzato (le dichiarazioni accusatorie rese in sede penale da un soggetto ritenuto autore della frode) fosse rimasto privo di riscontro, anche alla luce dell'assoluzione del dipendente della contribuente nel processo penale, e che non vi fossero altri elementi idonei a dimostrare che la società sapesse o dovesse sapere della partecipazione a un'evasione IVA. L'Agenzia ha proposto due motivi di ricorso: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 54 d.P.R. 633/1972 e 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente addossato all'Ufficio un onere probatorio eccessivo e avesse svalutato la rilevanza della prova dell'elemento soggettivo; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 654 c.p.p. e dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, deducendo che la CTR avesse fondato la decisione sull'assoluzione in sede penale del dipendente della contribuente trascurando gli altri elementi oggettivi offerti dall'Ufficio per provare l'inesistenza soggettiva delle operazioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR si era attenuta al principio secondo cui, nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, mentre il contribuente deve dare prova contraria di avere agito con la diligenza esigibile. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché generico, non aderente alla ratio decidendi e diretto in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente; la decisione non menziona provvedimenti sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato quale parametro di deduzione della violazione di legge; la Corte rileva che i motivi, pur formalmente formulati come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti grava sull'Amministrazione quanto alla fittizietà del fornitore e alla consapevolezza del cessionario, mentre sul contribuente incombe la prova contraria dell'assenza di consapevolezza e della diligenza adottata.

  • art. 54 del d.P.R. n. 633/72

    È richiamato quale base del potere di recupero dell'IVA indebitamente detratta nell'ambito dell'accertamento tributario.

  • art. 39 del d.P.R. n. 600/73

    È richiamato quale norma relativa ai poteri di rettifica/accertamento dell'Ufficio in materia di imposte sui redditi.

  • art. 654 c.p.p.

    È evocato dal ricorrente per sostenere la rilevanza degli esiti del giudizio penale; la Corte non accoglie la censura perché la decisione di merito si fonda sulla mancanza di riscontri alla prova della conoscibilità della frode, non sull'automatica efficacia del giudicato penale.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato con riferimento al diritto alla detrazione IVA, che la CTR ha riconosciuto in assenza di prova della consapevolezza della frode da parte del cessionario.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo secondo ordinaria diligenza, della partecipazione a un'evasione IVA.
  • Il contribuente che invochi il diritto alla detrazione IVA deve dimostrare di aver agito senza consapevolezza della frode e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, con valutazione commisurata alle circostanze concrete.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure generiche o non pertinenti rispetto alla reale motivazione sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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