Sentenza del 07/12/2016 n. 25101 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha impugnato la sentenza della CTR per violazione dell'art. 15 delle preleggi e della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 27, nonché per falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3. Secondo l'Amministrazione, la legge finanziaria 2008 aveva introdotto una nuova disciplina organica e a regime della fiscalità indiretta relativa ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, abrogando espressamente il precedente regime senza far rivivere la disciplina agevolativa originaria. Ne conseguiva l'applicazione delle nuove aliquote e delle condizioni relative all'edilizia residenziale, senza coesistenza di due regimi alternativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, ritenendo che la L. n. 244 del 2007, artt. 1, commi 25-28, avesse sostituito integralmente la precedente disciplina e non avesse determinato la riviviscenza della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3. La nuova normativa richiede che gli immobili siano inseriti in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, comunque denominati. Il solo inserimento del terreno in un piano particolareggiato, anche di iniziativa privata e approvato dal Comune, non è sufficiente. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 33, comma 3
Prevedeva un regime agevolativo per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati; secondo la Cassazione, tale disciplina era stata superata e non è tornata applicabile per effetto dell'abrogazione delle norme successive.
Decreto-legge n. 223 del 2006, art. 36, comma 15
Aveva limitato l'agevolazione prevista dalla L. n. 388 del 2000 alla sola edilizia residenziale convenzionata ed è stato successivamente abrogato dalla legge finanziaria 2008.
Legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 25-28
Ha introdotto una nuova disciplina organica e permanente per la tassazione dei trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, modificando direttamente le tariffe delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e abrogando il precedente regime senza farlo rivivere.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della Tariffa, parte prima
La tariffa dell'imposta di registro è stata modificata dalla legge finanziaria 2008, prevedendo l'aliquota dell'1% per i trasferimenti rientranti nella nuova disciplina agevolativa.
D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1-bis della Tariffa
Le imposte ipotecaria e catastale sono state disciplinate con aliquote proporzionali, rispettivamente del 3% e dell'1%, superando il precedente trattamento in misura fissa.
Art. 15 delle preleggi
È stato applicato il principio secondo cui l'abrogazione di una norma successiva non comporta automaticamente la riviviscenza della norma precedente, salvo una specifica previsione legislativa.
Art. 384 c.p.c.
Ha consentito alla Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente.
Massime di principio
- Quando una legge successiva introduce una disciplina organica modificando direttamente le tariffe fiscali e abroga espressamente la normativa precedente, essa va normalmente interpretata come nuova disciplina a regime, non come semplice modifica temporanea o come ripristino della disciplina originaria.
- L'abrogazione della norma che aveva abrogato una disposizione precedente non determina automaticamente la riviviscenza di quest'ultima: serve una chiara volontà legislativa in tal senso.
- Per beneficiare di agevolazioni fiscali relative a immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati non è sufficiente la sola inclusione urbanistica del terreno; occorre verificare anche la specifica destinazione e il collegamento con un programma di edilizia residenziale richiesto dalla normativa vigente.
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate secondo le condizioni previste dalla disciplina applicabile al momento dell'atto e non possono essere estese creando regimi alternativi non espressamente previsti dal legislatore.
- L'approvazione comunale o l'iniziativa privata del piano particolareggiato, da sole, non garantiscono l'agevolazione se manca il requisito sostanziale della destinazione all'attuazione di un programma di edilizia residenziale.
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