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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20372/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 01/02/2022 che aveva rigettato l'appello contro il mancato annullamento o la sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza del 06/04/2021 per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) per la partecipazione al sodalizio denominato "Black Axe". Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e mancata considerazione delle intercettazioni e della traduzione difensiva; (2) che la nuova traduzione delle intercettazioni costituiva un novum idoneo a escludere le esigenze cautelari; (3) che sussisteva il recesso dal sodalizio e altre circostanze di fatto (assenza di contatti successivi, istanza di riabilitazione, stile di vita) tali da rendere inadeguata la custodia in carcere ai sensi dell'art. 275 c.p.p.; (4) violazione di art. 2 Cost. e art. 8 CEDU e mancata valutazione della nascita di un altro figlio e della cessazione dell'attività lavorativa della moglie. Inoltre si lamentava possibile parziale incompatibilità/imparzialità del giudice perché estensore di un precedente provvedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che in sede d'appello sul provvedimento cautelare il riesame sia limitato al controllo della correttezza giuridica e dell'adeguatezza motivazionale rispetto a nuovi fatti; non è consentita una rivalutazione di merito. I primi due motivi sono stati considerati generici e non confrontati con le motivazioni approfondite dell'ordinanza impugnata: la diversa traduzione delle intercettazioni non scalfisce l'impianto indiziario quando il giudice ha esaminato le traduzioni difensive e confermato la concludenza degli indizi (versamenti a favore del clan, coincidenza d'indirizzo collegata a truffe informatiche, partecipazione a riti nel 2018). La Corte ha richiamato la presunzione di attualità delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. nei reati di cui all'art. 416-bis, superabile solo dal recesso dall'associazione o dall'esaurimento dell'attività associativa; il tempo trascorso ("tempo silente") da solo non basta. Quanto all'eccezione dei domiciliari per i motivi familiari (art. 275, comma 4, c.p.p.), è necessario dimostrare l'assoluta impossibilità della madre a prendersi cura dei figli, non una mera difficoltà; i fatti nuovi prospettati (nascita figlio, perdita lavoro della moglie) non sono stati circostanziati in modo tale da superare la presunzione. La censura sull'incompatibilità del giudice è stata ritenuta infondata: la coincidenza del medesimo estensore non configura automaticamente causa di astensione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il giudice ha ritenuto configurabile l'associazione di tipo mafioso sulla base di elementi indiziari concreti (contributi economici, partecipazione a rituali, collegamenti organizzativi) idonei a definire una partecipazione organica e funzionale.

  • art. 61-bis cod. pen.

    Richiamato nel capo di imputazione come circostanza aggravante collegata alla partecipazione al sodalizio.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Comma 3: presunzione di attualità delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui 416-bis), superabile solo con prove concrete di recesso o cessazione. Comma 4: presunzione favorevole per misure alternative in presenza di particolari condizioni familiari (es. impossibilità assoluta della madre), ma essa richiede prova di assoluta e permanente impossibilità, non di mera difficoltà.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari richiamata per spiegare il rapporto tra disciplina generale e la presunzione speciale dell'art. 275, comma 3.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Riferimento alla richiesta di esibizione/traduzione delle intercettazioni; la Corte ha valutato che le traduzioni difensive erano state comunque esaminate senza mutare la valutazione indiziaria.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle ipotesi di astensione del giudice; la Corte ha precisato che la coincidenza del medesimo estensore non rientra nelle cause di astensione previste.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente per vizio di imparzialità/giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione per la mera coincidenza dell'estensore.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato in relazione alle esigenze familiari, ma la Corte ha ritenuto non provata l'assoluta impossibilità della madre tale da giustificare i domiciliari.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per profili costituzionali; la Corte non ha riscontrato violazioni tali da alterare la decisione.

Massime di principio

  • In sede di appello avverso provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: il giudice non deve riesaminare i fatti nel merito ma valutare correttezza giuridica e se vi siano nuovi elementi concreti idonei a modificare il quadro probatorio.
  • Contestazioni generiche o la sola proposta di una diversa interpretazione delle intercettazioni non sono sufficienti: occorre dimostrare un travisamento della prova o una difformità decisiva e incontestabile rispetto al contenuto reale.
  • Per i reati di cui all'art. 416-bis la presunzione di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. è dominante e può essere superata solo con prove concrete di recesso dall'associazione o di cessazione dell'attività associativa.
  • Il "tempo silente" (l'intervallo temporale senza fatti nuovi) da solo non prova il distacco dall'associazione; deve essere accompagnato da elementi oggettivi e circostanziati.
  • Le esigenze familiari per ottenere misure meno afflittive (art. 275, comma 4) richiedono la prova dell'assoluta e permanente impossibilità del genitore che altrimenti svolgerebbe l'assistenza, non bastano difficoltà o generici elementi familiari.
  • La mera coincidenza del medesimo magistrato estensore di precedenti provvedimenti con quello impugnato non costituisce automaticamente causa di astensione: serve una situazione prevista dalla legge o circostanze che dimostrino effettiva incompatibilità.
  • Ricorsi poco specifici o che chiedono una diversa valutazione di merito rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese, oltre che eventuali ammende.

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