Cassazione Penale, Sentenza n. 11152/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria della recidiva e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su quel punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli. Ha tuttavia dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p., per cui la condanna sostanziale resta confermata salvo la nuova valutazione sulla recidiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato vizio della motivazione per carenza e omissione in relazione alla sussistenza degli elementi applicativi della recidiva reiterata: la Corte d'appello avrebbe semplicemente richiamato i precedenti penali senza operare la necessaria correlazione tra tali precedenti e la condotta oggetto di accertamento (mancando valutazione concreta di omogeneità, distanza temporale, occasionalità, gravità e altri parametri individualizzanti richiesti dalla giurisprudenza).
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
E' il reato per cui l'imputato è stato condannato in primo e secondo grado; nella decisione la censura non riguarda la qualificazione del reato ma l'applicazione della recidiva.
art. 624 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato questa norma per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità: nonostante l'annullamento limitato sulla recidiva, la condanna sostanziale è divenuta irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Giurisprudenza - Sezioni Unite (principio sulla recidiva, es. Calibè e altri)
«della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza»
I precedenti delle Sezioni Unite impongono al giudice di merito di valutare concretamente se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità; non è sufficiente elencare precedenti penali senza correlazione alla condotta attuale.
Massime di principio
- La recidiva reiterata può essere dichiarata solo se il giudice spiega concretamente il nesso tra precedenti e condotta attuale: la mera elencazione di precedenti è insufficiente.
- La motivazione può essere sintetica ma deve comunque evidenziare elementi di omogeneità, distanza temporale, occasionalità o continuità del comportamento delinquenziale che giustifichino la recidiva.
- In caso di carenza motivazionale sulla recidiva la Cassazione annulla limitatamente a quel punto e rinvia per nuovo giudizio, mentre l'affermazione di responsabilità può restare irrevocabile se ricorrono i presupposti di legge (art. 624 c.p.p.).
- Per il difensore è essenziale devolvere specificamente in appello il tema della recidiva e fornire argomentazioni concrete sulla non sussistenza degli elementi che giustificherebbero la reiterazione.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare la recidiva, ma la discrezionalità deve emergere da una motivazione che renda comprensibile il percorso logico-giuridico adottato.
- In sede di nuovo giudizio la Corte d'appello dovrà esplicitare i parametri considerati (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, occasionalità, profilo personale del reo e grado di colpevolezza) e motivare il peso attribuito a ciascun elemento.
- La pronuncia della Cassazione su motivazione può incidere solo sulla declaratoria di recidiva; se la responsabilità è irrevocabile, gli effetti sostanziali della condanna possono comunque permanere.
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