Sentenza n. 1484/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 3169/2025 del 23 aprile 2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3169/2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.500 mediante emissione della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 3169/2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, e denunciandone la mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha chiesto che fosse ordinato all’amministrazione di adempiere entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l’inottemperanza in assenza di contestazioni o elementi ostativi dedotti dall’amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per compiere gli atti necessari all’esecuzione. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora, calcolata applicando gli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, e cessa con l’adempimento spontaneo, anche tardivo, dell’amministrazione; è fissato come limite massimo il 10% dell’importo dovuto in base al giudicato. Il limite è giustificato dalla funzione compulsoria dell’astreinte e dalla necessità di evitare una sproporzionata locupletazione del privato. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di applicare una penalità di mora e impone che la relativa misura sia determinata secondo un criterio di non manifesta iniquità.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora assolve una funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua l’articolazione amministrativa nell’ambito della quale opera il dirigente nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, la mancata deduzione da parte dell’amministrazione di elementi ostativi all’adempimento consente al giudice di ordinare l’esecuzione entro un termine e di predisporre, per l’eventuale ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione compulsoria e di garanzia dell’effettività della tutela, non meramente risarcitoria; la sua quantificazione deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità.
- In caso di condanna al pagamento di una somma, l’astreinte può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti per legge o in forza della pronuncia.
- La penalità di mora decorre dal termine assegnato all’amministrazione per adempiere e cessa con l’adempimento spontaneo, anche tardivo, del giudicato; tale cessazione opera anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta, poiché l’amministrazione conserva il potere di provvedere, concorrente con quello commissariale.
- La fissazione di un limite massimo all’astreinte è necessaria per evitare che la misura perda la funzione compulsoria e si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato; tale limite può essere individuato nel 10% dell’importo dovuto in base al giudicato, ove ritenuto non manifestamente iniquo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →