Sentenza n. 684/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro n. 614/2025, depositata e pubblicata in data 11 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro n. 614/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento di euro 3.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo il mancato spontaneo adempimento del Ministero a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all'amministrazione il 23 giugno 2025. La sentenza aveva riconosciuto, con riferimento a contratti di lavoro a tempo determinato, il diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 previsto per la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero al pagamento complessivo di euro 3.000,00. La ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ritualmente proposto e fondato quanto all'obbligo di esecuzione del giudicato. Ha verificato la passata in giudicato della sentenza del Tribunale di Brindisi, il rispetto del termine processuale dimezzato per il deposito del ricorso, la regolare notifica del titolo esecutivo e il decorso dei 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento della sorte capitale entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, fatti salvi eventuali pagamenti medio tempore eseguiti. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo che gli interessi legali applicabili al ritardo fossero ampiamente satisfattivi degli interessi della creditrice. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione; non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario; la cognizione resta limitata alla stretta esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, di nominare un commissario ad acta; la penalità di mora non è stata ritenuta necessaria nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora, ma il giudice può negarla quando gli interessi legali derivanti dall'ulteriore ritardo risultino già ampiamente satisfattivi.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha ritenuto rispettato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel rito camerale.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto procedibile in presenza dell'attestazione della formazione della cosa giudicata.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
L'azione esecutiva per crediti pecuniari nei confronti della pubblica amministrazione può essere iniziata solo dopo l'infruttuosa scadenza di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico annuale destinato alla formazione del personale docente, oggetto del riconoscimento contenuto nel giudicato da eseguire.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
art. 26 c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della regolazione delle spese nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso davanti al giudice amministrativo per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è circoscritto alla stretta attuazione del comando giudiziale e non consente di introdurre domande ulteriori o comunque diverse da quelle necessarie a rendere effettivo il giudicato.
- L'esecuzione dell'ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato costituisce un dovere inderogabile dell'amministrazione destinataria e dei suoi rappresentanti e funzionari; l'inerzia dell'amministrazione legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare l'adempimento e a predisporre strumenti sostitutivi.
- Per l'esecuzione di un titolo giudiziale pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudizio di ottemperanza può essere introdotto dopo la notifica del titolo e l'infruttuoso decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere disposta automaticamente: può essere negata quando, avuto riguardo alla natura del credito e agli interessi legali dovuti per il ritardo, questi ultimi risultino già ampiamente satisfattivi dell'interesse del creditore.
- Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di una somma di denaro, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla decisione un commissario ad acta destinato a operare in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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