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Sentenza

Sentenza del 09/07/2020 n. 14549 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione dell'addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica per gli anni 2001-2006: l'Agenzia sosteneva che (XXXXX) s.p.a., avendo ceduto energia elettrica a terzi locatari tramite la propria rete e cumulando i consumi, dovesse essere qualificata come "fabbricante"/esercente officina e dunque soggetta al pagamento dell'addizionale (oltre che all'applicazione di sanzioni). Nodo centrale: se i consumi dovessero essere cumulati tra le diverse ditte utilizzatrici ai fini del superamento del limite di 200.000 kWh mensili e se la società intermediaria potesse essere obbligata in via solidale o come soggetto passivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che l'Agenzia non ha dimostrato che (XXXXX) s.p.a. fosse un'officina di produzione o un "fabbricante" ai sensi del TUA: non risultava che la società avesse acquistato energia per la rivendita né che avesse acquisti contestuali da più fornitori. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'accisa ha natura di imposta di produzione (fatto generatore nella fabbricazione) e l'esigibilità è collegata all'immissione in consumo; i passaggi contrattuali intermedi tra produttore e consumatore finale, se non comportano immissione in consumo o svincolo dal regime sospensivo, sono fiscalmente irrilevanti. Di conseguenza (XXXXX) s.p.a. è stata qualificata mero consumatore finale/intermediario non responsabile dell'addizionale; non sussistono i requisiti per attribuirle responsabilità solidale. Rigettato il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite (complessive euro 2.300,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), artt. 52-55, art. 53, art. 2

    "...considerati fabbricanti, ai fini dell'imposizione, gli acquirenti di energia elettrica: a) che l'acquistano per farne rivendita..."

    Le accise sono tributo di produzione: il fatto generatore nasce con la fabbricazione/importazione; l'art.53 individua i fabbricanti come chi acquista per la rivendita e richiede, per le attività assimilabili a rivendita, titolarità di officina. La qualifica di soggetto passivo spetta ai produttori; la fatturazione al consumatore finale determina l'esigibilità ma non muta la natura produttiva dell'imposta.

  • Decreto Legge 30 dicembre 1988, n. 511, art. 6

    Riferimento alla disciplina del limite di 200.000 kWh mensili per rilevare agevolazioni/exenzioni; la Corte lo considera subordinato alla corretta individuazione del soggetto passivo e del punto di consumo finale.

  • Direttiva del Consiglio 2008/118/CE (e richiamo alla 2003/96/CE)

    "L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo"

    Conferma il quadro unionale: l'obbligazione sorge con la fabbricazione/importazione e l'accisa diventa esigibile all'immissione in consumo; la direttiva non ha mutato la natura di imposta di produzione, ma ha definito il momento di esigibilità.

  • Art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Richiamato come principio generale: l'onere della prova grava sull'Amministrazione che pretende l'assoggettamento quando contesta la qualifica di esercente officina o di fabbricante; l'accertamento dell'esistenza di fatti generatori e dell'immissione in consumo richiede adeguata prova.

Massime di principio

  • La qualificazione di "fabbricante" o di esercente officina ai fini delle accise richiede prova che l'energia sia stata acquistata con finalità di rivendita o che sussistano acquisti contestuali da più fornitori: il semplice fatto di fornire energia ai sublocatari tramite una rete interna non è di per sé sufficiente.
  • Le accise sono imposte di produzione: il fatto generatore è la fabbricazione/importazione; l'esigibilità si verifica all'immissione in consumo. Operazioni contrattuali intermedie tra fornitore e consumatore finale sono, se non determinano l'immissione in consumo, di natura privatistica e non trasferiscono automaticamente la qualifica di soggetto passivo.
  • L'onere di provare che l'intermediario abbia effettivamente immesso in consumo o abbia svincolato il prodotto dal regime sospensivo (circostanza che giustificherebbe l'obbligo di pagamento o la responsabilità solidale) gravano sull'Amministrazione finanziaria.
  • Per determinare il superamento di soglie (es. 200.000 kWh) occorre valutare i consumi dei reali consumatori finali: non è corretto cumulare automaticamente consumi di soggetti giuridici autonomi senza dimostrare che siano riconducibili, ai fini tributari, a un'unica utenza fiscale o che l'intermediario abbia posto in essere atti che generano esigibilità.
  • La titolarità di un'officina di energia elettrica e le denunce previste dalla normativa sono elementi rilevanti: l'assenza di denuncia/officina rafforza la necessità, per l'Amministrazione, di fornire prove addizionali della rivendita e dell'immissione in consumo.
  • In caso di controversia simile, valutare distintamente (a) chi ha realizzato il fatto generatore (produttore/fabbricante), (b) chi ha determinato l'esigibilità/immissione in consumo, e (c) se sussistono elementi per disporre responsabilità solidale; non confondere aspetti civilistici/economici (sostanza dell'operazione) con gli specifici presupposti tributari delle accise.

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