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Sentenza

Sentenza n. 2770/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 3679/2023, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202400178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di permesso di costruire per la ristrutturazione e il potenziamento di una stazione di servizio carburanti con attività non oil e tre edifici accessori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione e potenziamento di una stazione di servizio carburanti. Il Comune aveva negato il titolo edilizio ritenendo l’intervento incompatibile con l’art. 9 delle NTA del Piano comunale della rete di distribuzione carburanti. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello, la società ha dedotto: 1) error in iudicando, violazione dell’art. 9 delle NTA ed eccesso di potere, sostenendo che gli accessi individuati — via Contrada Penne, via Nazionale delle Puglie e via Traversa dell’Olmo — fossero qualificabili come strade idonee ai fini dell’applicazione della disciplina urbanistica; 2) error in iudicando e omissione di pronuncia, con riferimento al vizio di motivazione del diniego, nonché violazione degli artt. 13, 22 e 24 del d.lgs. n. 285/1992; 3) violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, in relazione al preavviso di diniego e alle deduzioni presentate dalla società.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. La verificazione ha accertato che il primo tratto di via Contrada Penne, direttamente collegato alla via Nazionale delle Puglie, possiede caratteristiche di strada a uso pubblico; tuttavia, il secondo tratto, diretto verso l’impianto, è utilizzato principalmente dai proprietari dei fondi attraversati, non svolge una funzione di collegamento con la rete viaria pubblica e non presenta caratteristiche strutturali idonee all’accesso a un impianto di distribuzione carburanti, risultando privo, tra l’altro, di segnaletica, illuminazione pubblica, opere di regimentazione delle acque e marciapiedi. Anche via Traversa dell’Olmo è risultata una strada privata senza sbocco, con fondo irregolare e caratteristiche di strada interpoderale o vicinale. Tali elementi impediscono di ritenere integrata la condizione prevista dall’art. 9 delle NTA, che assume rilievo quando l’impianto abbia accesso da più strade ricadenti in parti differenti del territorio comunale. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché fondato sulle risultanze istruttorie e sulla non classificabilità dei tratti viari come strade pubbliche idonee ai fini della disciplina urbanistica e del Codice della strada. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 10-bis della l. n. 241/1990: il Comune aveva emesso il rituale preavviso di diniego, al quale la società aveva replicato, e la motivazione finale basata sul contrasto con l’art. 9 delle NTA è stata ritenuta sufficiente, assorbendo le deduzioni svolte dalla parte. Le spese, comprese quelle della verificazione, sono state poste a carico dell’appellante, con condanna al pagamento di 4.000 euro oltre accessori in favore del Comune e definitivo addebito degli oneri della verificazione.

Norme richiamate

  • art. 9 NTA del Piano Comunale "Rete di distribuzione Carburanti"

    Nel caso in cui il lotto dell’ erigendo impianto ricada parte all’interno e parte all’ esterno della perimetrazione del centro abitato e che l’impianto abbia accesso da più strade ricadenti in parti differenti del territorio, ai fini del calcolo della cubatura massima assentibile, concorreranno le superfici ricadenti sia all’interno che all’esterno del perimetro urbano, ma con il limite massimo della superficie del lotto maggiore tra quelle previste per le due zone e con l’applicazione dell’indice fondiario previsto per ognuna di esse per la rispettiva area di lotto

    La disposizione presuppone che gli accessi all’impianto insistano su strade effettivamente qualificabili come tali e idonee secondo le caratteristiche rilevanti della viabilità pubblica; non è sufficiente la mera esistenza di percorsi privati o interpoderali.

  • artt. 13, 22 e 24 d.lgs. n. 285/1992

    Le disposizioni sono richiamate in relazione ai requisiti e alla qualificabilità degli accessi e delle strade, ma la decisione fonda l’esito soprattutto sulla verificazione delle caratteristiche concrete dei tratti viari.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di diniego e il contraddittorio procedimentale risultano rispettati quando l’amministrazione emette il preavviso, esamina le deduzioni dell’interessato e adotta il diniego finale sulla base di una ragione ostativa adeguatamente istruita e motivata.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omissione di pronuncia è stata respinta, non essendo ravvisabile un’omissione decisoria rilevante nella sentenza di primo grado.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato mediante collegamento da remoto.

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione di una disciplina urbanistica che attribuisca rilievo all’accesso a un impianto da più strade, i percorsi considerati devono essere effettivamente qualificabili come strade e presentare caratteristiche funzionali e strutturali coerenti con l’accesso pubblico all’impianto; non sono sufficienti tratti privati, interpoderali o vicinali privi di collegamento con la rete viaria e di adeguate opere e dotazioni stradali.
  • La verifica della natura e dell’idoneità di un accesso viario può essere fondata su un accertamento tecnico disposto nel processo, le cui risultanze possono confermare la legittimità del diniego edilizio quando evidenzino l’assenza della funzione pubblica, della funzione di collegamento e delle caratteristiche strutturali necessarie.
  • Il diniego di un titolo edilizio è adeguatamente motivato quando individua la specifica disciplina urbanistica ostativa e tale motivazione è coerente con le risultanze dell’istruttoria, anche tecnica, relative alla concreta configurazione dei luoghi.
  • Il preavviso di diniego non impone all’amministrazione di confutare analiticamente ogni argomento del privato quando le controdeduzioni non superino la ragione ostativa accertata e il provvedimento finale esponga una motivazione idonea a fondare il diniego.
  • L’accesso a un impianto di distribuzione carburanti non può essere considerato rilevante ai fini urbanistici sulla sola base della sua esistenza materiale, se il percorso non è classificato o classificabile come strada idonea secondo la disciplina applicabile e le caratteristiche della viabilità.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziLocalizzazione di opere e impiantiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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