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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21705/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore del ricorrente lamentava errori materiali o di fatto nella decisione della Sesta sezione della Corte di Cassazione (sentenza n. 39001 del 04/11/2025), sostenendo che la Corte di appello non avrebbe motivato adeguatamente, e che la Corte di Cassazione non avrebbe correttamente rilevato tali carenze. Le censure riguardavano in particolare: la mancata motivazione sull'applicazione della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (applicata dopo la prima aggravante per il reato base di estorsione) e sulle aggravanti connesse ai reati 'satellite' (usura aggravata/pluriaggravata), nonché il mancato esame/sottoscrizione dei motivi relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate e che si trattasse di un ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto con motivo non consentito o comunque infondato. La Sesta sezione ha osservato che la motivazione può essere espressa anche implicitamente quando le ragioni siano chiaramente desumibili: nel caso concreto la Corte di appello aveva implicitamente motivato l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. per le "odiose modalità" della estorsione e aveva adeguatamente ricondotto gli aumenti per le usure alla gravità delle condotte; il diniego delle attenuanti generiche era giustificato richiamando elementi negativi prevalenti, ai sensi dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In base all'art. 616 c.p.p. (nella formulazione applicabile in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale con Corte Cost. n.186/2000), il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    Secondo la giurisprudenza richiamata, l'omesso esame esplicito di deduzioni contenute in un motivo non integra automaticamente un errore di fatto ai sensi di questa norma quando le deduzioni risultino implicitamente valutate e disattese dalla Corte

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante sia stata applicata in relazione alle modalità particolarmente odiose dell'estorsione; la motivazione può risultare anche in modo implicito purché siano desumibili le ragioni dell'aumento di pena

  • art. 133 cod. pen.

    Per il riconoscimento o l'esclusione delle attenuanti generiche il giudice può limitarsi a considerare, fra gli elementi indicati dall'articolo, quello che ritiene prevalente: anche un solo elemento pertinente può essere sufficiente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, da liquidare equitativamente tenuto conto della negligenza

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Corte Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per indicare la modifica/parziale illegittimità incidentale nella previsione applicativa dell'art. 616 c.p.p.; la sentenza ha effetto sulla misura e sulla procedura di liquidazione delle somme dovute a titolo di sanzione

  • Giurisprudenza consolidata della Cassazione

    Sez. 5, n. 26172 del 26/05/2023 (Riccio); Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016 (Macrì)

    Principio consolidato secondo cui il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto non è fondato se l'omesso esame esplicito riguarda deduzioni già implicitamente valutate e disattese dalla Corte

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza può essere anche implicita: non è necessario che ogni singola deduzione venga esplicitamente ripetuta se dalle ragioni espresse è desumibile il contenuto della valutazione compiuta dal giudice
  • L'omesso riferimento espresso a specifiche doglianze non costituisce automaticamente errore materiale o di fatto, se le doglianze sono comunque implicitamente affrontate e disattese nella decisione
  • Le aggravanti e gli aumenti di pena possono essere confermati quando risultano chiaramente correlati alla gravità e alle modalità del reato; la Corte può desumere la giustificazione anche per via implicita
  • Per la valutazione delle attenuanti generiche il giudice può concentrarsi su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.; bastano elementi sufficienti a motivare la decisione
  • Un ricorso manifestamente infondato o proposto con motivo non consentito è dichiarabile inammissibile e comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione pecuniaria)

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