Cassazione Penale, Ordinanza n. 06096/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze riguardavano questioni non deducibili avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. su concordato in appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello resa ex art. 599-bis c.p.p. su istanza di concordato, deducendo inosservanza o erronea applicazione degli artt. 628 e 624-bis c.p. e lamentando l'omessa motivazione assoluta su specifici motivi di impugnazione, in particolare sulla mancata derubricazione del fatto da rapina a furto con strappo. La Corte di cassazione ha però rilevato che, contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello, sono proponibili solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non sono invece deducibili motivi già rinunciati o comunque estranei a tali profili. Il ricorso è stato quindi ritenuto fondato su motivi non consentiti.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa su istanza di concordato in appello limita il perimetro delle censure proponibili in cassazione ai profili della volontà di aderire al concordato, del consenso del Procuratore generale e della conformità della decisione all'accordo.
art. 610 c.p.p.
La Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso quando i motivi non sono consentiti.
art. 628 c.p.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica del fatto, ma la doglianza è stata ritenuta non deducibile in sede di legittimità contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
art. 624-bis c.p.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la derubricazione del reato da rapina a furto con strappo, ma la censura è stata dichiarata non consentita.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di appello pronunciata su concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure inerenti alla validità del consenso prestato, al consenso del Procuratore generale e alla corrispondenza tra accordo e decisione, non anche per questioni di merito rinunciate con il concordato.
- Le doglianze che investono motivi di impugnazione rinunciati in sede di concordato in appello non sono proponibili in cassazione e determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti, la Corte può decidere senza formalità di procedura e applica la conseguenza economica prevista dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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