Cassazione Civile, Ordinanza n. 00658/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, proposta dal contribuente, del preavviso di iscrizione ipotecaria notificato il 15 dicembre 2014 e, conseguentemente, delle cartelle di pagamento ad esso collegate. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività; la CTR aveva poi rigettato l’appello. In cassazione il contribuente deduceva due motivi: (1) nullità della sentenza impugnata per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; (2) violazione degli artt. 132 e 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per motivazione assente o apparente. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi con controricorso, chiedeva in via preliminare la cessazione della materia del contendere per le cartelle di importo inferiore a 1.000 euro, richiamando l’annullamento automatico previsto dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, e nel resto il rigetto del ricorso, sostenendo che l’impugnazione era tardiva perché il preavviso era stato notificato nel 2014 mentre il ricorso era stato proposto solo il 28 gennaio 2016.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alle cartelle singolarmente di importo inferiore a 1.000 euro, ritenendo operante automaticamente l’annullamento ex art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018 senza necessità di un provvedimento formale di sgravio. Per il resto ha rigettato il ricorso, confermando la tardività dell’impugnazione proposta contro il preavviso di iscrizione ipotecaria e quindi contro le cartelle. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, limitate alla parte non estinta, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018
L’annullamento dei debiti tributari inferiori a 1.000 euro affidati alla riscossione nel periodo indicato opera automaticamente ipso iure se ricorrono i presupposti di legge e determina, per i debiti litigiosi, l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza bisogno di un atto formale di sgravio.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Il preavviso di iscrizione ipotecaria non è espressamente compreso nell’elenco degli atti impugnabili, ma è comunque autonomamente impugnabile in via facoltativa dal contribuente.
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
Il preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, è atto autonomamente impugnabile, ma la sua mancata opposizione non produce effetti pregiudizievoli definitivi una volta emessa la successiva iscrizione ipotecaria.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è meramente apparente solo se il giudice omette di esporre, sia pure concisamente, i motivi in fatto e in diritto della decisione e l’iter logico seguito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio è ravvisabile solo nei casi di nullità della sentenza per motivazione mancante o meramente apparente, non per semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario il requisito del minimo costituzionale della motivazione impone l’esposizione sintetica delle ragioni della decisione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il sindacato resta circoscritto alla motivazione inesistente, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o definizione sfavorevole del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L’annullamento dei debiti tributari di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge speciale opera automaticamente al ricorrere dei presupposti, con conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti, senza che sia necessario un provvedimento espresso dell’agente della riscossione.
- Il preavviso di iscrizione ipotecaria, pur non essendo inserito nell’elenco degli atti impugnabili del processo tributario, è autonomamente impugnabile in via facoltativa; tuttavia, l’impugnazione deve rispettare il termine applicabile decorrente dalla sua notificazione.
- La mancata impugnazione del preavviso non preclude la successiva tutela contro l’iscrizione ipotecaria, ma se il ricorso viene proposto oltre il termine dalla conoscenza dell’atto presupposto, l’impugnazione è tardiva e va respinta.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ricorre solo quando la sentenza sia del tutto priva di motivazione o la motivazione sia meramente apparente, incomprensibile o internamente irriducibile, non essendo più sindacabili in sede di legittimità la mera insufficienza o contraddittorietà argomentativa.
- Quando il giudice di merito richiami la decisione di primo grado e individui la ragione decisiva della tardività dell’azione, la motivazione non può considerarsi apparente se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito.
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