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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33388/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva disposto la consegna del ricorrente alla Germania in esecuzione di mandato d'arresto europeo per il reato di truffa. Si deduceva erronea applicazione dell'art. 18-bis L. n. 69/2005 anche in relazione all'art. 27 Cost. e all'art. 8 Cedu, vizi di motivazione per non aver valutato il radicamento sociale del ricorrente e contrasto con il dictum della sentenza n. 178/2023 della Corte costituzionale che avrebbe imposto di superare automatismi basati sulla cittadinanza o sulla durata della residenza, sostenendo che si potrebbe prescindere dal requisito della permanenza in Italia per cinque anni per rifiutare la consegna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la novella normativa introdotta dal decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69, convertito con legge 10 agosto 2023 n. 103, abbia chiarito e confermato il requisito della residenza o dimora continuativa in Italia di almeno cinque anni previsto dall'art. 18-bis L. n.69/2005 e abbia aggiunto il comma 2-bis con gli "indici rivelatori" da valutare. Ha inoltre precisato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178/2023, non ha eliminato il requisito quinquennale, ma lo ha reso applicabile anche a cittadini di Paesi terzi alle condizioni indicate. Per questi motivi la censura del ricorrente è stata giudicata manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.

Norme richiamate

  • art. 18-bis, Legge n. 69/2005

    "ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la Corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione"

    La Corte ha ritenuto che l'art. 18-bis, così come modificato, stabilisce sia il requisito della residenza/dimora continuativa in Italia di almeno cinque anni sia la necessità di valutare gli "indici rivelatori" (elencati nel comma 2-bis) e di indicare tali elementi e criteri nella decisione, pena la nullità della sentenza.

  • Decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69, convertito con legge 10 agosto 2023 n. 103

    Ha modificato l'art. 18-bis introducendo il requisito della residenza/dimora quinquennale e il comma 2-bis con gli elementi di valutazione, chiarendo il perimetro dell'accertamento svolto dalla Corte di appello.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 178/2023

    Ha dichiarato in parte illegittimo l'art. 18-bis nella parte in cui escludeva il rifiuto della consegna per cittadini di Stati terzi; tuttavia la Corte costituzionale ha limitato la possibilità al rispetto di condizioni analoghe a quelle previste per cittadini UE, inclusa la residenza quinquennale, senza abrogare il requisito dei cinque anni.

  • Sentenza Corte di giustizia UE del 6 giugno 2023

    Ha stabilito l'incompatibilità di una normativa che discriminasse automaticamente tra cittadini UE ed extracomunitari, motivo per cui la Corte costituzionale ha agito per adeguare la disciplina nazionale; tuttavia tale pronuncia non elimina il potere del legislatore di fissare requisiti oggettivi (come la durata della residenza) purché non discriminatori.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come fondamento del principio di rieducazione della pena; la Corte non ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 18-bis violi tale principio, considerato che la normativa prevede la verifica concreta dell'idoneità dell'esecuzione in Italia a favorire il reinserimento.

  • art. 8 CEDU

    Invocato rispetto al diritto alla vita familiare e al radicamento; la Corte ha ritenuto che la normativa e i criteri di valutazione previsti siano compatibili con il bilanciamento richiesto dalla Convenzione, purché la Corte di merito valuti i fattori indicati.

  • art. 22, comma 5, L. n. 69/2005

    Norma procedurale cui la cancelleria deve adempiere dopo la decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Il rifiuto della consegna sulla base dell'integrazione/residenza in Italia è possibile solo se è dimostrata una residenza o dimora legittima ed effettiva di almeno cinque anni, salvo diversa disposizione normativa.
  • La valutazione del radicamento sociale deve essere concreta e motivata: le corti devono esaminare gli "indici rivelatori" (durata, natura e modalità della residenza, tempo intercorso rispetto al reato, comportamento contributivo e fiscale, legami familiari, linguistici, culturali, economici ecc.) e indicare esplicitamente tali elementi nella sentenza, pena la nullità.
  • La giurisprudenza costituzionale e comunitaria vieta discriminazioni sistematiche tra cittadini UE e di Paesi terzi, ma non impedisce al legislatore di prevedere requisiti oggettivi applicabili in modo non discriminatorio.
  • Il principio costituzionale della rieducazione della pena (art. 27 Cost.) e il diritto alla vita familiare (art. 8 CEDU) sono fattori rilevanti, ma devono essere bilanciati con le norme che disciplinano la consegna e richiedono una valutazione complessiva e motivata degli elementi di integrazione.
  • In casi simili, il difensore deve proporre prove concrete sul radicamento (documenti di residenza, attività lavorativa, contributi fiscali, legami familiari, partecipazione sociale) e chiedere che la Corte motivi puntualmente secondo i criteri del comma 2-bis.

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