Sentenza del 01/12/2022 n. 5548 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Controversie su imposte e tasse - Commissione Tributaria - Giurisdizione - Esclusività - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Questione di giurisdizione: se le Commissioni tributarie abbiano giurisdizione esclusiva e generale su tutte le controversie in materia di imposte e tasse (anche relative all'an e al quantum del tributo) e se le cartelle esattoriali, gli avvisi di mora o le mere intimazioni di pagamento rientrino tra gli atti dell'esecuzione forzata tributaria esclusi dalla giurisdizione tributaria
La decisione
La Corte ha affermato che la giurisdizione delle Commissioni tributarie è esclusiva e di carattere generale, estendendosi senza limitazioni a ogni questione relativa all'an e al quantum del tributo. L'unica eccezione riguarda gli atti dell'esecuzione forzata tributaria; tuttavia la Corte ha precisato che tra tali atti non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora o le mere intimazioni di pagamento. Di conseguenza le controversie relative a tali atti devono essere devolute alle Commissioni tributarie
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 11082/2007
La Corte interpreta nella sentenza che la giurisdizione tributaria è esclusiva e generale per tutte le questioni concernenti l'an e il quantum del tributo; precisa inoltre che le cartelle esattoriali, gli avvisi di mora e le mere intimazioni di pagamento non sono atti di esecuzione forzata e quindi non escludono la competenza delle Commissioni tributarie
Massime di principio
- Le controversie che riguardano l'accertamento dell'esistenza del tributo (an) o della sua misura (quantum) devono essere proposte davanti alla Commissione Tributaria, anche se l'atto impugnato è una cartella o un avviso di pagamento.
- Gli atti dell'esecuzione forzata (es. pignoramenti, vendite giudiziali, provvedimenti esecutivi veri e propri) rimangono di competenza dell'autorità ordinaria; va però valutato caso per caso se l'atto impugnato costituisca effettivamente un atto di esecuzione forzata.
- La qualificazione formale dell'atto (cartella, avviso, intimazione) non è decisiva se il contenuto sostanziale attiene all'an o al quantum del tributo: in tal caso prevale la giurisdizione tributaria.
- Se l'Amministrazione sostiene che l'atto impugnato è atto di esecuzione, il giudice (o la parte) deve verificare la sussistenza degli elementi tipici dell'esecuzione forzata; in assenza di tali elementi la competenza spetta alla Commissione Tributaria.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe proporre il gravame davanti alla Commissione Tributaria e, in alternativa, sollevare l'eccezione di incompetenza se la controversia è proposta in sede ordinaria.
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