Cassazione Penale, Sentenza n. 40449/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per tentato furto pluriaggravato rilevando, con unico motivo, la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale per presunto difetto di querela, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo è manifestamente infondato: dagli accertamenti dell'ufficio per il processo è risultato che la persona offesa aveva sporto regolare querela il 25/10/2010 (verbale del commissariato di P.S. di Mestre), pertanto non sussiste la sopravvenuta improcedibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.lgs. n. 150 del 2022
La norma è richiamata dal ricorrente come fonte per sostenere la sopravvenuta improcedibilità per difetto di querela; dalla sentenza emerge che, sebbene la norma possa incidere sulla procedibilità di taluni reati, nel caso concreto la condizione di procedibilità (la querela) era comunque stata adempiuta antecedentemente, rendendo inapplicabile l'eccezione del ricorrente
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
Richiamato in relazione alla modalità di trattazione del ricorso: la causa è stata esaminata senza intervento delle parti secondo le forme previste da tale disposizione
Massime di principio
- Prima di eccepire sopravvenuta improcedibilità per difetto di querela bisogna verificare con cura il fascicolo e gli atti trasmessi (verbali di polizia, denunce/querela) perché l'esistenza di una querela anteriore annulla l'eccezione
- L'onere di provare l'assenza della querela grava su chi solleva l'eccezione; documentazione ufficiale (verbali di P.S., trasmissioni della Procura) è decisiva
- Le modifiche normative che incidono sulla procedibilità (es. d.lgs. 150/2022) possono rendere improcedibili procedimenti in assenza di querela, ma la loro efficacia va valutata caso per caso in base alla data degli atti e alla tempestività della querela
- Se il ricorso è manifestamente infondato la Corte può dichiararne l'inammissibilità e condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
- Le procedure previste da norme speciali (es. art. 23, comma 8 L. 176/2020) consentono talvolta la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; va comunque assicurata la verifica degli atti d'ufficio
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