Cassazione Civile, Ordinanza n. 03680/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il ricorso per intervenuta rinuncia della ricorrente, dichiarazione resa ai sensi dell'art. 390 c.p.c. La sentenza non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, limitandosi a prendere atto della rinuncia e a regolare le spese del giudizio di legittimità, ponendole a carico della ricorrente, oltre a dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (società emittente)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte dell'emittente, di un importo ritenuto ancora dovuto in relazione a otto buoni postali fruttiferi della serie P-Q/P del valore nominale di lire 5.000.000 ciascuno, emessi dopo il 13 giugno 1986. La titolare aveva agito chiedendo la condanna al pagamento dell'ulteriore somma che assumeva spettarle, dopo aver già ricevuto una parte del dovuto; in via subordinata domandava il risarcimento del danno per la condotta tenuta nella fase di collocamento dei titoli, deducendo violazione dei doveri di correttezza e buona fede in fase precontrattuale e contrattuale. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1337, 1175 e 1375 c.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente riqualificato la censura come contestazione di obblighi informativi sulla modifica dei tassi, mentre il vero tema era la lesione dell'affidamento e della chiarezza informativa nella formazione del contratto, con conseguente danno da condotta decettiva del collocatore.
Norme richiamate
art. 1337 c.c.
Richiamato come parametro della responsabilità precontrattuale per la dedotta condotta decettiva nella fase di formazione del contratto.
art. 1175 c.c.
Invocato quale espressione del dovere di correttezza nei rapporti obbligatori e nella fase di formazione del rapporto.
art. 1375 c.c.
Richiamato quale canone di buona fede nell'esecuzione e, secondo la prospettazione della ricorrente, anche nella fase di formazione del contratto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Denunciato come parametro della censura di motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Usato come norma processuale per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Usato come norma processuale per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nel procedimento di definizione accelerata per manifesta infondatezza, poi superato dalla rinuncia al ricorso.
art. 390 c.p.c.
Norma sulla rinuncia al ricorso per cassazione, sulla base della quale il processo è stato dichiarato estinto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza o definizione sfavorevole, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro del contributo unificato cui è riferito l'ulteriore importo eventualmente dovuto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo, con assorbimento dell'esame dei motivi e regolazione delle spese secondo soccombenza processuale.
- Quando il ricorso è definito per rinuncia, la Corte non decide sul merito delle censure, anche se erano state prospettate violazioni di legge o vizi di motivazione.
- Nelle controversie relative a titoli di risparmio postale, la parte attrice può fondare la domanda risarcitoria sulla dedotta violazione dei doveri di buona fede, correttezza e chiarezza informativa nella fase di collocamento del titolo, ma nel caso esaminato tale profilo non è stato scrutinato per effetto della rinuncia.
- La censura di motivazione apparente presuppone che la sentenza impugnata sia affetta da una reale carenza argomentativa; tuttavia, se il ricorso viene rinunciato, tale verifica resta priva di esame decisorio.
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