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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7467/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del 13/06/2024 che aveva rigettato l'appello avverso il decreto di sequestro sui rapporti bancari intestati al Donato (saldo attivo > €1.000,00) disposto con decreto del 11/03/2022 in relazione a ipotesi di usura pluriaggravata, estorsione aggravata e autoriciclaggio. Il Donato lamentava che il Tribunale di riesame non aveva valutato o aveva valutato superficialmente i "nuovi" elementi prodotti in sede di istanza di revoca: acquisto di un'autovettura Mercedes per €8.000,00 (non €44.000,00), indennizzi percepiti dal nucleo familiare per circa €19.000,00, canoni di locazione e TFR della moglie, prelievi da conto estinto, nonché documentazione fiscale e patrimoniale attestante la lecita provenienza delle somme. Denunciava violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. e dell'art. 240-bis c.p. e accusava il Tribunale di essersi rifugiato in una "mera formula di stile".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che, in presenza di precedente giudicato cautelare (inammissibilità di un ricorso precedente), il Tribunale di Catanzaro era tenuto a valutare solo gli elementi effettivamente nuovi rispetto al precedente esame, e che così ha fatto: ha esaminato puntualmente le somme dichiarate come regali o prelievi e l'operazione relativa all'acquisto dell'auto, spiegando perché la documentazione non era idonea a provare la lecita provenienza o perché avrebbe comportato una duplicazione di considerazione di medesimi introiti già contabilizzati. Ha inoltre osservato che indennizzi, canoni e TFR erano già stati valutati nel precedente procedimento. Per tali ragioni la motivazione del Tribunale è stata ritenuta sufficiente e coerente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p., al versamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'impugnazione delle ordinanze in materia di misure cautelari reali; richiamata per inquadrare il ricorso in appello al riesame del sequestro

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Prevede il sequestro preventivo e le relative ragioni; utilizzato come riferimento per legittimare il decreto di sequestro originario

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sul sequestro per equivalente e vincolo ablativo nei reati connessi al profitto del reato; rilevante per la misura reale disposta sui rapporti bancari

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Regola l'onere motivazionale del provvedimento giudiziario; invocata dal ricorrente per censurare presunta carenza o insufficienza della motivazione del Tribunale

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione; invocato dal ricorrente come titolo di impugnazione (violazione di legge)

  • art. 325, comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari reali (ricorso ammesso solo per violazione di legge); la Corte richiama la giurisprudenza sul punto

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e a somme a titolo di ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato o con profili di colpa; applicato per la condanna di €3.000,00

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze su sequestri preventivi o probatori è ammesso soltanto per violazione di legge; le doglianze di illogicità manifesta della motivazione devono essere formulate con il motivo specifico previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e).
  • Se è intervenuto un precedente giudicato cautelare, il giudice del riesame deve valutare solo gli elementi effettivamente nuovi rispetto al precedente esame; elementi già valutati nel giudizio precedente non possono essere riesaminati come "nuovi".
  • La semplice affermazione della presenza di ulteriori risorse o di diversa valutazione patrimoniale non è sufficiente: occorre documentazione probatoria adeguata che renda plausibile la lecita provenienza dei fondi e la proporzionalità tra patrimoni e redditi.
  • Il giudice deve motivare specificamente il rigetto degli elementi nuovi, ma una motivazione articolata e coerente sul punto esclude la nullità o l'inammissibilità del ricorso per violazione di legge.
  • Chi propone un ricorso manifestamente infondato o con profili di colpa può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni (cassa delle ammende); pertanto valutare preliminarmente la fondatezza delle censure prima di adire la Cassazione.

Testo integrale

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