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Sentenza

Sentenza del 03/06/2015 n. 11395 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva contestato il rimborso e la compensazione di IVA relativi al 2003, sostenendo che l'IVA sulle spese di ristrutturazione dell'immobile destinato all'agriturismo dovesse essere imputata all'attività agricola. Secondo l'Ufficio, quest'ultima era soggetta al regime IVA speciale forfetario, privo di detrazione analitica. La contribuente sosteneva invece che l'attività agrituristica fosse separabile da quella agricola e soggetta al regime IVA ordinario, validamente prescelto, con conseguente detraibilità dell'IVA sulle spese di ristrutturazione dell'immobile strumentale all'ospitalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale dell'Agenzia sulle sanzioni. Ha stabilito che la ruralità catastale dell'immobile e la connessione dell'agriturismo con l'attività agricola non impongono l'applicazione del regime IVA forfetario alle spese relative all'attività agrituristica. Poiché la società aveva validamente optato per il regime IVA ordinario per tale attività, le spese di ristrutturazione dell'immobile destinato all'agriturismo erano detraibili. La sentenza regionale è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre accessori e 200 euro per esborsi; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 34 e 36

    Il soggetto che esercita più attività può optare per l'applicazione separata dell'imposta, applicando il regime speciale per alcune attività e quello ordinario per le restanti.

    Le attività agricole e agrituristiche possono essere gestite separatamente ai fini IVA. Se per l'attività agrituristica è validamente scelto il regime ordinario, l'IVA sugli acquisti inerenti è detraibile analiticamente.

  • D.P.R. n. 442 del 1997, art. 1

    L'opzione e la revoca dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

    La scelta del regime fiscale può risultare anche da comportamenti concreti e coerenti, quali la tenuta della contabilità e la presentazione delle dichiarazioni secondo il regime prescelto, anche se vi sono irregolarità formali.

  • D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, convertito dalla L. n. 133 del 1994

    Deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole e ai fabbricati destinati all'agriturismo.

    La qualificazione rurale dell'immobile opera principalmente ai fini catastali e non determina automaticamente l'applicazione del regime IVA agricolo alle spese sostenute per l'attività agrituristica.

  • L. n. 730 del 1985, art. 2, comma 2

    Lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

    La norma preserva la destinazione agricola dei fondi e degli edifici, ma non impedisce, ai fini IVA, la separazione dell'attività agrituristica e l'applicazione del regime ordinario.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis1, comma 1, lett. i)

    Limitazione alla detraibilità dell'imposta relativa alle spese di ristrutturazione degli immobili destinati ad uso abitativo.

    La limitazione non si applica quando l'immobile, pur avente funzione abitativa, è strumentale all'attività economica agrituristica e viene utilizzato per fornire servizi di ospitalità imponibili IVA.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6

    Il motivo dell'Agenzia relativo alle sanzioni è stato dichiarato assorbito perché, venuto meno l'accertamento IVA, è venuto meno anche il presupposto sanzionatorio.

  • Codice civile, art. 2135

    L'attività agrituristica è considerata attività connessa a quella agricola, ma tale connessione non elimina la possibilità di trattarla separatamente ai fini IVA.

Massime di principio

  • La ruralità catastale di un immobile non determina automaticamente il regime IVA applicabile alle spese sostenute sullo stesso: occorre verificare l'attività concreta alla quale l'immobile è strumentale.
  • Un'impresa che svolge attività agricola e agrituristica può applicare regimi IVA diversi alle due attività, purché la separazione sia validamente esercitata e adeguatamente documentata.
  • L'opzione per il regime ordinario può risultare da comportamenti concludenti, come contabilità separata, registrazioni coerenti e dichiarazioni IVA distinte, anche in presenza di un errore formale nella dichiarazione.
  • Le spese di ristrutturazione di immobili destinati all'ospitalità agrituristica sono detraibili quando l'immobile è direttamente strumentale a un'attività economica soggetta a IVA.
  • Per sostenere la detrazione è essenziale dimostrare l'inerenza delle spese all'attività agrituristica, la separazione contabile e la coerenza degli adempimenti fiscali effettuati.
  • La decisione riguarda il quadro normativo e i fatti specifici esaminati dalla Corte; in casi analoghi devono essere verificate la normativa vigente, la documentazione contabile e la concreta destinazione dell'immobile.

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