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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33465/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La proprietaria di un fabbricato chiese il risarcimento dei danni per gravi lesioni e fenomeni fessurativi comparsi nell'immobile alcuni anni dopo la realizzazione di lavori edilizi affidati a un architetto, al quale erano state commissionate progettazione e direzione dei lavori di sopraelevazione dell'edificio. In primo grado la domanda fu accolta sulla base della consulenza tecnica, che attribuiva il dissesto alla mancata adeguata fondazione del muro portante e all'inidoneità del piano di posa. In appello il professionista ottenne la riforma della decisione, eccependo la prescrizione e contestando comunque la propria responsabilità, poiché la Corte territoriale ritenne che egli avesse verificato la stabilità delle opere preesistenti e che il dissesto fosse riconducibile a errori pregressi di fondazione. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 1669 c.c. e dell'art. 2946 c.c. per avere la Corte d'appello fatto decorrere il termine dal manifestarsi compiuto del fenomeno fessurativo e non dalla comparsa del grave difetto entro il decennio; 2) erronea applicazione dell'art. 1669 c.c. perché i difetti si erano manifestati già anni prima del 2003 e non solo in tale data; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dall'ammissione del professionista, tramite testimone, di essere disponibile a partecipare alle spese di recupero statico, circostanza che avrebbe integrato riconoscimento del debito e interruzione/nuova decorrenza del termine; 4) omesso esame circa la circostanza che l'errore di progettazione si era manifestato prima del 2003; 5) violazione degli artt. 1669 e 1176 c.c. per avere escluso la responsabilità del progettista, nonostante l'omessa verifica della staticità del preesistente muro portante, poi utilizzato per la sopraelevazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è rimasta ferma per la ratio ritenuta sufficiente: la Corte ha reputato inammissibile il quinto motivo, volto a contestare la seconda ragione decisoria della sentenza d'appello (insussistenza della responsabilità professionale). Poiché la sentenza di merito era sorretta da due rationes autonome e alternative, l'inammissibilità del motivo diretto contro una di esse ha reso inutile l'esame dei primi quattro motivi, anche se eventualmente fondati, non potendo comunque condurre alla cassazione. Nel merito del quinto motivo, la Corte ha comunque affermato che, trattandosi di sopraelevazione e quindi di nuova costruzione, il progettista/direttore lavori aveva l'obbligo di verificare la stabilità delle opere preesistenti e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato in fatto, sulla base della CTU, che tale verifica era stata svolta e che il dissesto dipendeva invece da difetti originari delle fondazioni preesistenti. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con il richiamo al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    La disposizione è richiamata come base della responsabilità per gravi difetti dell'opera e come parametro temporale del decennio entro cui i difetti devono manifestarsi; la Corte richiama il principio che, nelle sopraelevazioni, il professionista deve comunque verificare l'idoneità statica delle strutture preesistenti.

  • art. 2946 c.c.

    È evocato in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto e alla decorrenza del termine decennale dell'azione risarcitoria, ma la Corte ritiene assorbente la ratio sull'insussistenza della responsabilità professionale.

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    La norma è utilizzata per definire il grado di diligenza esigibile dal professionista; la Corte afferma che la responsabilità professionale va valutata in base alla diligenza qualificata concretamente esigibile secondo la natura dell'attività e le circostanze del caso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una sentenza d'appello è sorretta da rationes decidendi autonome e alternative, il ricorso per cassazione deve aggredirle entrambe; l'inammissibilità o infondatezza del motivo che colpisce una sola ratio rende superfluo l'esame degli altri motivi se la decisione resterebbe comunque ferma.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto le spoglie della violazione di legge: la censura è inammissibile se mira solo a sostituire all'apprezzamento di merito un diverso significato delle prove.
  • In tema di responsabilità del progettista e direttore dei lavori per opere edilizie su strutture preesistenti, la diligenza professionale impone di verificare, nei limiti delle comuni regole dell'arte, l'idoneità statica delle strutture già esistenti a sopportare il nuovo intervento; tuttavia la responsabilità non può essere affermata in astratto, ma richiede un concreto accertamento di negligenza o di omissione della verifica dovuta.
  • La sopraelevazione di un edificio, anche se realizzata su un fabbricato in parte preesistente o ristrutturato, integra nuova costruzione e non mera ristrutturazione; ne consegue che il professionista deve prestare un controllo tecnico adeguato sulla capacità portante delle strutture originarie.
  • La responsabilità del professionista non deriva automaticamente dal mancato raggiungimento del risultato sperato dal committente, ma dall'inadempimento agli specifici doveri tecnici e di diligenza inerenti all'incarico concreto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProveContratto preliminare
RamiResponsabilità civileProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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