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Ordinanza

Ordinanza n. 3841/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Per l'annullamento, previa misura cautelare - del provvedimento -OMISSIS- del 26 novembre 2025, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - (CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO) ha determinato “la inidoneità” del candidato per “presenza di IMC maggiore di 30 (30,7)”, di conseguenza provvedendo per l'esclusione del ricorrente dal “Concorso per l'ammissione di 4918 allievi carabinieri effettivi, pubblicato sul Portale del Reclutamento il 6 giugno 2025”; - di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso, ancorché non cognito; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 8/6/2026: PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA MISURA CAUTELARE nell'ambito del ricorso principale proposto sempre avverso le medesime parti (fatta esclusione dei controinteressati, conosciuti solo a seguito della pubblicazione della graduatoria) e recante il numero di R.G. -OMISSIS- pendente dinanzi a codesto Ecc.mo T.A.R., previa sospensione dei seguenti atti: - del decreto -OMISSIS- di prot. con cui il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha approvato la graduatoria finale di merito; - altresì, della citata “graduatoria finale di merito relativa ai candidati della riserva dei posti di cui all’art.1 co.1 lett. b) - civili”, pubblicata in data 14 aprile 2026 e conosciuta all’udienza del 22 aprile 2026 presso codesto T.A.R.; NONCHÉ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI NEL RICORSO PRINCIPALE, OSSIA - del provvedimento -OMISSIS- del 26 novembre 2025, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, con il quale il COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI - (CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO) ha determinato “la inidoneità” del candidato per “presenza di IMC maggiore di 30 (30,7)”, di conseguenza provvedendo per l’esclusione del ricorrente dal “Concorso per l’ammissione di 4918 allievi carabinieri effettivi, pubblicato sul Portale del Reclutamento il 6 giugno 2025”; - di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso, ancorché non cognito.

Giustizia amministrativa202601524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inidoneità psico-fisica ed esclusione dal concorso per allievi Carabinieri per indice di massa corporea superiore a 30, nonché graduatoria finale di merito impugnata con motivi aggiunti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui era stato dichiarato inidoneo e conseguentemente escluso dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri, poiché in sede concorsuale era stato rilevato un indice di massa corporea pari a 30,7, corrispondente a un peso di 108 kg e a un’altezza di 188 cm. Ha contestato l’esattezza dell’accertamento producendo un successivo esame eseguito presso una struttura sanitaria accreditata, dal quale risultavano un peso di 102 kg e un’altezza di 189 cm, con indice di massa corporea pari a 28,6. Ha inoltre dedotto la propria attuale appartenenza all’Esercito e il possesso di un giudizio di idoneità incondizionata al servizio militare. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto di approvazione della graduatoria finale e la relativa graduatoria, oltre agli atti già gravati con il ricorso introduttivo. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati e lo svolgimento di ulteriori accertamenti istruttori.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha richiamato l’indirizzo secondo cui l’irripetibilità degli accertamenti psico-fisici concorsuali può essere temperata quando il candidato contesti in modo serio e specifico l’esattezza dell’accertamento, imponendo al giudice di disporre gli accertamenti istruttori necessari. Nel caso concreto, tuttavia, non ha ravvisato una contestazione idonea a porre in dubbio gli esiti concorsuali. La diversa misurazione del peso, effettuata due mesi dopo, riguardava un parametro modificabile nel tempo e non smentiva di per sé la rilevazione concorsuale. La diversa altezza, pari a un solo centimetro, anche assumendo il peso rilevato in sede concorsuale, avrebbe determinato un indice di massa corporea di 30,23, comunque superiore al limite massimo consentito. Il possesso di un giudizio di idoneità incondizionata al servizio militare non esonerava il candidato dalla verifica concorsuale dell’indice di massa corporea, essendo rilevante soltanto rispetto alla verifica di diversi parametri relativi alla forza muscolare e alla composizione corporea. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il Tribunale ha esaminato e respinto l’istanza di sospensione degli atti impugnati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il principio di irripetibilità degli accertamenti psico-fisici concorsuali non è assoluto: quando il candidato contesti in modo serio, specifico e concretamente idoneo l’esattezza dell’accertamento, il giudice deve valutare la necessità di disporre ulteriori verifiche istruttorie.
  • Una misurazione del peso effettuata in un momento successivo non è, di per sé, sufficiente a smentire l’accertamento concorsuale, poiché il peso è un parametro modificabile nel tempo; occorre una contestazione concreta, specifica e idonea a dimostrare l’inaffidabilità della rilevazione originaria.
  • Una diversa misurazione dell’altezza rileva ai fini dell’idoneità soltanto se è concretamente idonea a modificare il calcolo dell’indice di massa corporea al di sotto della soglia prevista; se anche applicando il dato più favorevole l’indice resta superiore al limite, non sussiste ragione per disporre ulteriori accertamenti.
  • Il possesso di un giudizio di idoneità incondizionata al servizio militare non esonera il candidato dalla verifica dei requisiti psico-fisici specificamente previsti per il concorso, quando tali requisiti riguardino parametri diversi da quelli già accertati nell’ambito del servizio di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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