Sentenza n. 80/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso difensivo relativa a informazioni sull'iscrizione all'Ordine e sulla direzione responsabile di un quotidiano online
Esito
Favorevole al resistente (ente destinatario dell'istanza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato un'istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, dichiarando di essere interessato a promuovere azioni giudiziarie a tutela della propria reputazione in relazione ad articoli pubblicati da un quotidiano online. Aveva chiesto informazioni sull'iscrizione all'Ordine dei giornalisti di alcune persone, sul possesso del titolo di laurea e sull'individuazione del direttore responsabile del quotidiano. Decorso il termine di trenta giorni senza risposta, aveva impugnato il silenzio-diniego, invocando l'accesso difensivo di cui all'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 e chiedendo l'ostensione della documentazione, oltre alla nomina di un commissario ad acta. L'Ordine aveva eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, rilevando che l'istanza riguardava richieste generiche di informazioni, non specifici documenti esistenti e detenuti, e che parte delle informazioni non era nella disponibilità dell'ente. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti per sopravvenuto accordo con la resistente, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione del ricorrente, pur non essendo stata notificata alle altre parti e non consentendo quindi una formale estinzione ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84, comma 3, c.p.a., è stata valutata come univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il Collegio ha rilevato che la parte costituita non si era opposta alla prosecuzione del giudizio e che era intervenuto un accordo anche sulle spese. Le spese sono state integralmente compensate. In via ulteriore, il Tribunale ha accolto la nuova istanza del ricorrente, qualificandola come reclamo o opposizione al precedente rigetto, e lo ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato, subordinatamente alla verifica della situazione reddituale da parte dell'Agenzia delle Entrate, con liquidazione del compenso al difensore riservata a separato decreto.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Disciplina generale dell'accesso ai documenti amministrativi, invocata dal ricorrente per ottenere documentazione e informazioni relative all'attività giornalistica.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prevalenza dell'accesso difensivo, finalizzato alla tutela giudiziale dei propri diritti.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Richiamato per rilevare che la rinuncia non notificata non consentiva di dichiarare formalmente l'estinzione del giudizio.
art. 84, comma 3, c.p.a.
Disciplina le modalità formali della rinuncia agli atti e i presupposti per l'estinzione del giudizio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare la rinuncia irrituale quale elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse e di dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Richiamato nella domanda per ottenere l'ostensione della documentazione nell'ambito del rito in materia di accesso.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Richiamato nella domanda per la possibile nomina di un commissario ad acta.
artt. 76 e 77 d.P.R. 115/2002
Prevedono i requisiti e la verifica reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti non notificata alle parti non determina formalmente l'estinzione del giudizio amministrativo, ma può essere valutata dal giudice, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale univoco elemento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente dichiarazione di improcedibilità.
- La mancata opposizione delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio è sufficiente a escludere la necessità di una loro accettazione espressa della rinuncia agli atti; restano tuttavia necessari i requisiti formali previsti per dichiarare l'estinzione.
- La dichiarazione di sopravvenuto accordo tra le parti e di rinuncia alla definizione della controversia giustifica la compensazione delle spese quando il giudice ne ravvisi l'opportunità e le parti abbiano raggiunto un accordo anche su tale profilo.
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