Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 343/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza ai giudicati formatisi sulle sentenze del Tribunale di Perugia – sezione lavoro – n. 432 del 12/11/2024 e n. 565 del 12/11/2025, limitatamente alle parti concernenti la rifusione delle spese legali.

Giustizia amministrativa202600143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, limitatamente al pagamento delle spese legali, di due sentenze del Tribunale di Perugia – sezione lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alle parti delle sentenze del Tribunale di Perugia che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali in favore della parte ricorrente e del relativo difensore dichiaratosi antistatario. Ha dedotto di avere notificato le sentenze in forma esecutiva, atteso il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997, documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione e non ricevuto il pagamento. Ha quindi chiesto l’assegnazione di un termine per l’adempimento e la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso cumulativo, rilevando che le pretese riguardavano il pagamento, da parte della medesima amministrazione e in favore del medesimo soggetto, di somme aventi la stessa natura, sebbene previste da due distinti provvedimenti giudiziari; la concentrazione è stata ritenuta idonea a evitare la moltiplicazione degli oneri processuali. Nel merito, dagli atti non risultava l’avvenuto pagamento delle spese legali. Il ricorso è stato quindi accolto: al Ministero è stato assegnato il termine di sessanta giorni per pagare le somme dovute; è stato contestualmente nominato il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, quale commissario ad acta, con facoltà di intervenire, su richiesta della parte ricorrente, in caso di inutile decorso del termine, adottando ogni necessario atto amministrativo e contabile. Il compenso del commissario è stato fissato in euro 500,00, a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione delle statuizioni contenute nelle sentenze del giudice ordinario relative al pagamento delle spese legali.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sull’ottemperanza e per l’adozione delle misure necessarie ad assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    È richiamato con riferimento al termine da attendere prima di promuovere l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio, determinate nel rispetto della misura minima indicata dalla giurisprudenza per giudizi analoghi.

Massime di principio

  • È ammissibile il ricorso cumulativo in ottemperanza quando più pretese esecutive riguardano il pagamento di somme della stessa natura, dovute dalla medesima amministrazione al medesimo soggetto in forza di distinti provvedimenti giudiziari, purché la trattazione congiunta non comprometta il diritto di difesa e consenta economia processuale.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per il pagamento di somme liquidate in una sentenza passata in giudicato, l’assenza di prova dell’avvenuto pagamento consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’adempimento entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • Il commissario ad acta, una volta attivato, può essere investito del potere di adottare gli atti amministrativi e contabili necessari per sostituire l’amministrazione inadempiente nell’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.