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Sentenza

Sentenza n. 413/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro, n. 126 del 2025, con cui è stato riconosciuto il diritto ad usufruire del beneficio economico della Carta docente;

Giustizia amministrativa202600018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Ancona, Sezione Lavoro, n. 126 del 2025, relativa al pagamento del beneficio economico della Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Ancona, Sezione Lavoro, n. 126 del 2025, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e ordinate l’assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese dei due gradi di giudizio. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Le Amministrazioni si sono costituite solo formalmente, senza contestare la spettanza o l’azionabilità della pretesa e senza allegare l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi dichiarato l’obbligo delle Amministrazioni intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L’Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza al giudicato e imporre all’Amministrazione le modalità di esecuzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, nel caso esaminato, solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico della Carta docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il ricorso è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
  • L’Amministrazione che non esegue un titolo giudiziale passato in giudicato e si costituisce in giudizio senza contestare l’inadempimento o allegare l’avvenuto pagamento deve essere dichiarata inottemperante e condannata all’esecuzione integrale del giudicato, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore qualora l’Amministrazione rimanga ulteriormente inerte.
  • L’Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve essere condannata alle spese del relativo giudizio, anche quando la costituzione in giudizio sia meramente formale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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