Cassazione Penale, Sentenza n. 16774/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari denunciando principalmente errori nel calcolo dei termini di prescrizione e vizi procedurali: Moschetta — errata applicazione del computo della prescrizione per il reato di falsa testimonianza (18/01/2008) in relazione alla recidiva e all'equivalenza con le attenuanti e presunta violazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n. 20808/2018); Mansi — errato calcolo della prescrizione sia per la falsa testimonianza (17/03/2010) sia per la frode in assicurazione (marzo-aprile 2010), con specifica doglianza sul computo della sospensione dei termini conseguente al rinvio dell'udienza del 4/05/2021 al 26/10/2021 per un legittimo impedimento del difensore dovuto a quarantena COVID-19 (sostiene che la sospensione dovesse essere di 2 mesi anziché dell'intero periodo); Ciciriello — censura sull'inammissibilità dei motivi nuovi di appello depositati il 19/04/2021 e vizi di motivazione relativi all'aggravante del conseguimento dell'intento e alla recidiva; contestazione inoltre della corretta durata della sospensione dei termini prescrizionali per il rinvio del 4/05/2021; Virgilio — censura sulla tempestività della querela presentata da "Axa Assicurazioni" e sulla individuazione del momento consumativo del reato (sostiene che il reato fosse già prescritto), nonché sulla durata della sospensione dei termini a seguito del rinvio dell'udienza.
La decisione
Moschetta: ricorso dichiarato inammissibile; condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Mansi: ricorso parzialmente accolto — dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di concorso nella frode in assicurazione (capo F); rigettato il motivo relativo alla falsa testimonianza (capo H); la sentenza annullata senza effetti per il capo F e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per la rideterminazione della pena in relazione al reato di falsa testimonianza (capo H). Ciciriello e Virgilio: la sentenza impugnata annullata senza rinvio nei loro confronti perché il reato di cui al capo I è estinto per prescrizione; nonostante l'estinzione per prescrizione, entrambi condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Zurich Insurance P.L.C.. Complessivamente la Corte ha precisato criteri di computo della prescrizione: la recidiva rileva al fine del termine prescrizionale anche se valutata come equivalente nel bilanciamento ex art. 69 c.p.; la sospensione dei termini per rinvio richiesto per legittimo impedimento della parte o del difensore è limitata a 60 giorni, non può essere computata automaticamente per l'intero periodo di rinvio salvo che non si tratti di rinvio per altre cause.
Norme richiamate
art. 157, comma 3, cod. pen.
La recidiva ad effetto speciale va tenuta in conto ai fini del calcolo della prescrizione anche se, nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., è stata ritenuta equivalente o subvalente rispetto alle attenuanti; la valutazione di equivalenza non elimina gli effetti della recidiva sul termine prescrizionale.
art. 69 cod. pen.
Regola il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; tale giudizio può escludere l'aumento di pena ma non elimina gli effetti processuali della recidiva ai fini della prescrizione (secondo la Corte).
art. 159 cod. pen.
Il rinvio disposto dal giudice su istanza di parte sospende i termini di prescrizione per l'intero periodo del rinvio, salvo che la causa del rinvio sia un legittimo impedimento della parte o del difensore: in tal caso la sospensione è limitata a 60 giorni.
art. 61, n. 2, cod. pen.
Prevede la recidiva qualificata come circostanza aggravante; la Corte specifica che la sua esistenza incide sul calcolo della prescrizione anche quando nel bilanciamento risulti equivaluta alle attenuanti.
art. 642 cod. pen. (frode in assicurazione)
Norma sostanziale del reato al centro di più capi; applicazione della prescrizione valutata secondo il tempus commissi delicti e il regime aggravatorio (recidiva) per determinare il termine finale di estinzione.
art. 585, commi 4 e 5, cod. proc. pen.
Stabiliscono il termine per il deposito dei motivi nuovi di appello (fino a quindici giorni prima dell'udienza); la Corte ha ritenuto tardivo il deposito effettuato il giorno 19/04/2021 rispetto all'udienza fissata, applicando il principio di computo dei giorni liberi (esclusi dies a quo e ad quem).
art. 172 cod. proc. pen.
Regole sul computo dei termini processuali: vanno esclusi dal conteggio il dies a quo e il dies ad quem; la proroga prevista per le festività riguarda la scadenza, non l'inizio della decorrenza.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; applicata alla condanna di Moschetta al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 585, comma 4 e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai termini e condizioni di ammissibilità dei motivi nuovi di appello; la Corte ha confermato l'inammissibilità se depositati oltre il termine previsto.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)
La sentenza delle Sezioni Unite afferma che l'utilizzo dei precedenti penali per negare le attenuanti non equivale automaticamente al riconoscimento della recidiva ai fini della prescrizione; la Corte di legittimità qui precisa che quella pronuncia si applica solo quando il giudice abbia implicitamente escluso la recidiva; se invece la recidiva è stata ritenuta sussistente (pur bilanciata), essa incide sul termine prescrizionale.
Massime di principio
- La recidiva qualificata, se ritenuta sussistente dal giudice anche se bilanciata come equivalente alle attenuanti, incide sul calcolo del termine prescrizionale: non basta che la recidiva sia stata resa ininfluente sul quantum della pena per escluderne gli effetti prescrizionali.
- Il rinvio del processo disposto su istanza di parte sospende i termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio, salvo che il rinvio sia motivato da un legittimo impedimento della parte o del difensore: in tal caso la sospensione è limitata a un massimo di 60 giorni.
- I motivi nuovi di appello depositati oltre il termine di legge (fino a quindici giorni prima dell'udienza) sono inammissibili; nel computo dei termini si escludono dies a quo e dies ad quem e si applicano le regole sui giorni liberi.
- La tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità solo se emerge in modo chiaro e immediato dagli atti o dalla motivazione della sentenza; chi allega l'intempestività ha l'onere di fornire prova rigorosa.
- L'intervenuta prescrizione non equivale automaticamente a completa vittoria dell'imputato ai fini civili: chi vede il reato estinto per prescrizione può comunque essere condannato a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte civile se non risulta completamente vittorioso.
- Le pronunce delle Sezioni Unite (es. n. 20808/2018) trovano applicazione solo nelle ipotesi in cui il giudice abbia effettivamente escluso la recidiva; altrimenti, la recidiva continua a produrre effetti processuali quali l'allungamento del termine prescrizionale.
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