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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16774/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari denunciando principalmente errori nel calcolo dei termini di prescrizione e vizi procedurali: Moschetta — errata applicazione del computo della prescrizione per il reato di falsa testimonianza (18/01/2008) in relazione alla recidiva e all'equivalenza con le attenuanti e presunta violazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n. 20808/2018); Mansi — errato calcolo della prescrizione sia per la falsa testimonianza (17/03/2010) sia per la frode in assicurazione (marzo-aprile 2010), con specifica doglianza sul computo della sospensione dei termini conseguente al rinvio dell'udienza del 4/05/2021 al 26/10/2021 per un legittimo impedimento del difensore dovuto a quarantena COVID-19 (sostiene che la sospensione dovesse essere di 2 mesi anziché dell'intero periodo); Ciciriello — censura sull'inammissibilità dei motivi nuovi di appello depositati il 19/04/2021 e vizi di motivazione relativi all'aggravante del conseguimento dell'intento e alla recidiva; contestazione inoltre della corretta durata della sospensione dei termini prescrizionali per il rinvio del 4/05/2021; Virgilio — censura sulla tempestività della querela presentata da "Axa Assicurazioni" e sulla individuazione del momento consumativo del reato (sostiene che il reato fosse già prescritto), nonché sulla durata della sospensione dei termini a seguito del rinvio dell'udienza.

La decisione

Moschetta: ricorso dichiarato inammissibile; condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Mansi: ricorso parzialmente accolto — dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di concorso nella frode in assicurazione (capo F); rigettato il motivo relativo alla falsa testimonianza (capo H); la sentenza annullata senza effetti per il capo F e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per la rideterminazione della pena in relazione al reato di falsa testimonianza (capo H). Ciciriello e Virgilio: la sentenza impugnata annullata senza rinvio nei loro confronti perché il reato di cui al capo I è estinto per prescrizione; nonostante l'estinzione per prescrizione, entrambi condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Zurich Insurance P.L.C.. Complessivamente la Corte ha precisato criteri di computo della prescrizione: la recidiva rileva al fine del termine prescrizionale anche se valutata come equivalente nel bilanciamento ex art. 69 c.p.; la sospensione dei termini per rinvio richiesto per legittimo impedimento della parte o del difensore è limitata a 60 giorni, non può essere computata automaticamente per l'intero periodo di rinvio salvo che non si tratti di rinvio per altre cause.

Norme richiamate

  • art. 157, comma 3, cod. pen.

    La recidiva ad effetto speciale va tenuta in conto ai fini del calcolo della prescrizione anche se, nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., è stata ritenuta equivalente o subvalente rispetto alle attenuanti; la valutazione di equivalenza non elimina gli effetti della recidiva sul termine prescrizionale.

  • art. 69 cod. pen.

    Regola il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; tale giudizio può escludere l'aumento di pena ma non elimina gli effetti processuali della recidiva ai fini della prescrizione (secondo la Corte).

  • art. 159 cod. pen.

    Il rinvio disposto dal giudice su istanza di parte sospende i termini di prescrizione per l'intero periodo del rinvio, salvo che la causa del rinvio sia un legittimo impedimento della parte o del difensore: in tal caso la sospensione è limitata a 60 giorni.

  • art. 61, n. 2, cod. pen.

    Prevede la recidiva qualificata come circostanza aggravante; la Corte specifica che la sua esistenza incide sul calcolo della prescrizione anche quando nel bilanciamento risulti equivaluta alle attenuanti.

  • art. 642 cod. pen. (frode in assicurazione)

    Norma sostanziale del reato al centro di più capi; applicazione della prescrizione valutata secondo il tempus commissi delicti e il regime aggravatorio (recidiva) per determinare il termine finale di estinzione.

  • art. 585, commi 4 e 5, cod. proc. pen.

    Stabiliscono il termine per il deposito dei motivi nuovi di appello (fino a quindici giorni prima dell'udienza); la Corte ha ritenuto tardivo il deposito effettuato il giorno 19/04/2021 rispetto all'udienza fissata, applicando il principio di computo dei giorni liberi (esclusi dies a quo e ad quem).

  • art. 172 cod. proc. pen.

    Regole sul computo dei termini processuali: vanno esclusi dal conteggio il dies a quo e il dies ad quem; la proroga prevista per le festività riguarda la scadenza, non l'inizio della decorrenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; applicata alla condanna di Moschetta al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 585, comma 4 e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai termini e condizioni di ammissibilità dei motivi nuovi di appello; la Corte ha confermato l'inammissibilità se depositati oltre il termine previsto.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)

    La sentenza delle Sezioni Unite afferma che l'utilizzo dei precedenti penali per negare le attenuanti non equivale automaticamente al riconoscimento della recidiva ai fini della prescrizione; la Corte di legittimità qui precisa che quella pronuncia si applica solo quando il giudice abbia implicitamente escluso la recidiva; se invece la recidiva è stata ritenuta sussistente (pur bilanciata), essa incide sul termine prescrizionale.

Massime di principio

  • La recidiva qualificata, se ritenuta sussistente dal giudice anche se bilanciata come equivalente alle attenuanti, incide sul calcolo del termine prescrizionale: non basta che la recidiva sia stata resa ininfluente sul quantum della pena per escluderne gli effetti prescrizionali.
  • Il rinvio del processo disposto su istanza di parte sospende i termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio, salvo che il rinvio sia motivato da un legittimo impedimento della parte o del difensore: in tal caso la sospensione è limitata a un massimo di 60 giorni.
  • I motivi nuovi di appello depositati oltre il termine di legge (fino a quindici giorni prima dell'udienza) sono inammissibili; nel computo dei termini si escludono dies a quo e dies ad quem e si applicano le regole sui giorni liberi.
  • La tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità solo se emerge in modo chiaro e immediato dagli atti o dalla motivazione della sentenza; chi allega l'intempestività ha l'onere di fornire prova rigorosa.
  • L'intervenuta prescrizione non equivale automaticamente a completa vittoria dell'imputato ai fini civili: chi vede il reato estinto per prescrizione può comunque essere condannato a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte civile se non risulta completamente vittorioso.
  • Le pronunce delle Sezioni Unite (es. n. 20808/2018) trovano applicazione solo nelle ipotesi in cui il giudice abbia effettivamente escluso la recidiva; altrimenti, la recidiva continua a produrre effetti processuali quali l'allungamento del termine prescrizionale.

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