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Sentenza

Sentenza n. 1064/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento recante numero di protocollo n. -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC il 13.06.2022 con il quale veniva rigettato il ricorso gerarchico, datato 22 maggio 2022, che era stato presentato tramite PEC dal ricorrente, avverso la sanzione disciplinare di giorni 1 (uno) di consegna, che gli era stata comminata e contestualmente notificata, il 22.04.2022 dal -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202201128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di un giorno di consegna

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni militari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico proposto contro la sanzione disciplinare di un giorno di consegna, inflitta per non avere comunicato tempestivamente alla scala gerarchica la notifica di atti relativi a un procedimento penale a suo carico. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 748, comma 5, d.P.R. n. 90/2010, difetto di motivazione e violazione dei principi di trasparenza e buon andamento, sostenendo che l'Amministrazione non avesse chiarito in che modo l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare potesse incidere sul servizio; ha inoltre richiamato una circolare ministeriale che menzionava il decreto di rinvio a giudizio, ma non gli atti processuali prodromici, ha evidenziato di non conoscere ancora l'eventuale rinvio a giudizio e ha dedotto che il Comando fosse già a conoscenza della vicenda penale. Ha altresì sostenuto di avere informato informalmente e successivamente per iscritto la gerarchia. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 97 Cost. e del principio di imparzialità, lamentando l'omessa astensione del superiore gerarchico che aveva sottoscritto la comunicazione di notizia di reato relativa ai fatti penali e aveva poi deciso il ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010 imponga al militare di comunicare sollecitamente gli eventi nei quali sia coinvolto e che possano avere riflessi sul servizio. La disposizione configura un illecito di pericolo, non richiede la prova di un danno o di un concreto riflesso negativo e comprende anche vicende della vita privata, purché astrattamente pertinenti al servizio in senso ampio. La valutazione preventiva sulla necessità della comunicazione non spetta al militare, ma ai superiori gerarchici; nel caso concreto, il procedimento penale riguardava fatti correlati al servizio ed era quindi idoneo a riverberarsi su di esso. La circolare ministeriale non poteva limitare l'efficacia della fonte regolamentare. Il rigetto del ricorso gerarchico non doveva confutare analiticamente ogni censura, essendo sufficiente una motivazione sintetica sulle ragioni dell'infondatezza. È stata inoltre ritenuta indimostrata la comunicazione informale e comunque tardiva la memoria del 6 gennaio 2022, intervenuta circa due mesi dopo la notifica degli atti, in contrasto con l'obbligo di comunicazione sollecita. Quanto al secondo motivo, il TAR ha riconosciuto in astratto l'applicabilità dell'obbligo di astensione, quale corollario dell'imparzialità, anche ai procedimenti sanzionatori militari. Nel caso concreto, però, il superiore aveva deciso su fatti disciplinari diversi da quelli penali oggetto della comunicazione di notizia di reato; non emergevano una situazione di grave conflitto o contrasto né ragioni di opportunità idonee a imporre l'astensione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, in favore del Ministero della Difesa.

Norme richiamate

  • art. 748, comma 5, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: […] b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio

    La norma impone una comunicazione sollecita e ampia di ogni evento astrattamente idoneo ad avere riflessi sul servizio; il militare deve valutare soltanto la pertinenza dell'evento al servizio in senso ampio, mentre la rilevanza concreta è rimessa ai superiori gerarchici. L'illecito è di pericolo e non richiede la prova di un danno effettivo.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di imparzialità dell'amministrazione costituisce il fondamento dell'obbligo di astensione anche nei procedimenti sanzionatori dell'ordinamento militare.

  • art. 51 c.p.c.

    L'obbligo di astensione, quale corollario del principio di imparzialità, può trovare applicazione anche nei procedimenti disciplinari militari; nel caso concreto, tuttavia, non ricorrevano una situazione di grave conflitto o ragioni di opportunità sufficienti.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata nell'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell'arretrato con le modalità previste dalla disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto, insieme al Regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

Massime di principio

  • L'obbligo previsto dall'art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010 impone al militare di comunicare sollecitamente ogni evento che lo riguardi e che sia astrattamente idoneo ad avere riflessi sul servizio, anche quando l'evento attenga alla vita privata o a un procedimento penale non ancora definito.
  • La valutazione demandata al militare riguarda esclusivamente la pertinenza dell'evento al servizio in senso ampio; la valutazione della sua concreta incidenza sul servizio spetta ai superiori gerarchici destinatari della comunicazione.
  • L'illecito disciplinare derivante dall'omessa comunicazione degli eventi potenzialmente incidenti sul servizio è un illecito di pericolo: per la sua configurazione non occorre dimostrare un danno effettivo o un concreto pregiudizio al servizio.
  • Una circolare amministrativa non può restringere l'ambito applicativo di un obbligo previsto da una fonte normativa, né esonerare il militare dalla comunicazione di eventi rientranti nella previsione regolamentare.
  • L'autorità che decide un ricorso gerarchico non è tenuta a confutare analiticamente ogni censura, potendo motivare sinteticamente le ragioni per cui le doglianze risultano infondate.
  • L'obbligo di astensione, quale espressione del principio di imparzialità, opera anche nei procedimenti sanzionatori militari, ma non sussiste per il solo fatto che il superiore abbia avuto un precedente ruolo istituzionale nella vicenda: occorre che egli decida sui medesimi fatti o che emerga una situazione concreta di grave conflitto o contrasto, ovvero una specifica ragione di opportunità.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaInvalidità del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PADiscrezionalità amministrativa e tecnica

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