Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 58 del 5/05/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce numerosi codici tributo da utilizzare per il pagamento, totale o parziale, delle somme richieste a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni. I versamenti vanno effettuati con modello F24 indicando codice atto, anno di riferimento e importi nella sezione Erario; i codici diventano operativi dal sesto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione.

Istituzione di codici tributo per versamenti da controllo automatizzato delle dichiarazioni ex artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972

Istituzione dei codici tributo per i versamenti da controllo automatizzato

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate istituisce una serie ampia di codici tributo destinati ai versamenti conseguenti ai controlli automatizzati delle dichiarazioni effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e dell’articolo 54-bis del DPR n. 633/1972. L’intervento è finalizzato a consentire il pagamento delle somme richieste a seguito delle comunicazioni di irregolarità, anche quando il contribuente intenda versare solo una quota dell’importo complessivo indicato nel modello F24 precompilato allegato alla comunicazione.

Modalità di versamento

La risoluzione precisa che i nuovi codici tributo possono essere utilizzati nel caso in cui il destinatario della comunicazione relativa ai controlli 36-bis e/o 54-bis voglia effettuare un versamento parziale rispetto all’importo complessivamente richiesto e abbinato allo specifico codice tributo 9001 nel modello F24 precompilato.

In tale ipotesi il modello F24 deve essere predisposto con l’indicazione, nella sezione "Erario":

  • del codice atto;
  • dell’anno di riferimento riportati nella comunicazione;
  • dei codici tributo corrispondenti alle somme da versare;
  • dei relativi importi, da indicare esclusivamente nella colonna "importi a debito versati".

Elenco dei codici tributo istituiti

La risoluzione elenca numerosi codici tributo riferiti a diverse tipologie di somme richieste in sede di controllo automatizzato, distinguendo tra capitale, interessi e sanzioni. I principali ambiti richiamati sono i seguenti:

  • imposte sostitutive e relativi interessi/sanzioni su titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali;
  • eccedenze di ritenute effettuate da sostituti d’imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta, di competenza esclusiva erariale;
  • imposta sulle riserve matematiche dei rami vita, sia acconto sia saldo;
  • ritenute su retribuzioni in regime di riallineamento, anche per le regioni Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta;
  • ritenute su proventi da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero;
  • ritenute sui titoli atipici emessi da soggetti residenti e non residenti;
  • somme versate per rimpatrio o regolarizzazione di attività detenute all’estero;
  • imposte sostitutive per rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni e terreni;
  • imposta sostitutiva sui redditi derivanti da attività finanziarie rimpatriate;
  • ritenute a titolo d’acconto sugli utili distribuiti ad enti non commerciali;
  • addizionali regionali e comunali IRPEF e addizionali di enti locali oggetto di sospensione per eventi eccezionali;
  • integrazione IVA, adeguamento IVA da studi di settore e IVA dovuta per adesione al concordato preventivo;
  • crediti d’imposta maturati in vari ambiti normativi;
  • eccedenze di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati, autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi di capitale;
  • credito derivante da ritenute restituite dai sostituti d’imposta su interessi e canoni disciplinati dal D.Lgs. 30/5/2005, n. 143;
  • credito per versamenti CSSN su premi di assicurazione per responsabilità civile di veicoli adibiti al trasporto merci;
  • altre imposte sostitutive relative alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e terreni.

Per ciascuna fattispecie sono stati istituiti codici distinti per capitale, interessi e sanzioni, ove previsti.

Decorrenza dell’operatività

La risoluzione stabilisce che i codici tributo istituiti divengono operativamente efficaci dal sesto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione, ossia alla data del 5/05/2006.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.