Risoluzione n. 56 del 4/05/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che i compensi corrisposti a una società di ingegneria costituita in forma di srl non sono soggetti a ritenuta d’acconto ex art. 25 DPR 600/1973, perché per la società costituiscono ricavi di impresa e non compensi di lavoro autonomo.
Società di ingegneria e ritenuta d'acconto sui compensi
Società di ingegneria e ritenuta d’acconto sui compensi
La risoluzione affronta il quesito relativo all’applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi fatturati da una società di ingegneria costituita in forma di srl per prestazioni rese a un libero professionista. L’Agenzia chiarisce che, in tale ipotesi, il corrispettivo non va assoggettato a ritenuta ai sensi dell’art. 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, poiché per la società integra un ricavo d’impresa.
Quesito presentato
Il contribuente istante riferisce di aver ricevuto una fattura da una società di ingegneria, costituita come srl, per prestazioni di servizio a lui rese, con contestuale richiesta della società di applicare la ritenuta d’acconto. Chiede quindi se tale richiesta sia fondata, sostenendo che il compenso non dovrebbe essere assoggettato a ritenuta in quanto proveniente da un soggetto che opera nel reddito d’impresa.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che il compenso fatturato da una srl non sia soggetto a ritenuta, poiché la società opera nel campo del reddito d’impresa, pur trattandosi di una società di ingegneria. Richiama inoltre l’evoluzione normativa che ha consentito tali strutture societarie dopo l’abrogazione dell’art. 2 della legge n. 1815/1939 e il successivo intervento della normativa richiamata nel testo.
Inquadramento normativo della società di ingegneria
L’Agenzia richiama l’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, comma 6, lettera b), come modificato, che definisce le "società di ingegneria" come società di capitali che svolgono attività quali:
- studi di fattibilità;
- ricerche;
- consulenze;
- progettazioni o direzioni lavori;
- valutazioni di congruità tecnico-economica;
- studi di impatto ambientale.
Ai fini della qualificazione come società di ingegneria devono coesistere due presupposti:
- presupposto soggettivo: la società deve essere costituita in forma di società di capitali, cioè nelle forme previste dai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, oppure in forma di cooperativa che non possieda i requisiti per essere qualificata come società tra professionisti;
- presupposto oggettivo: l’oggetto sociale deve comprendere lo svolgimento di una delle attività professionali sopra elencate.
Natura del reddito prodotto
Secondo l’Agenzia, non vi sono dubbi sul fatto che il reddito prodotto da una società di ingegneria costituita in forma societaria rientri nel reddito d’impresa, in forza dell’art. 81 del TUIR, proprio per la veste giuridica del soggetto. Nel caso esaminato, è quindi decisivo il solo presupposto soggettivo della forma societaria, mentre il profilo oggettivo dell’attività professionale non incide sulla qualificazione del reddito prodotto.
Esclusione della ritenuta ex art. 25 DPR 600/1973
L’Agenzia conclude che l’art. 25 del DPR n. 600/1973 non è applicabile ai compensi dovuti alla società di ingegneria per le prestazioni rese, perché tale norma riguarda i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo, abituale o occasionale. In particolare, la ritenuta si applica ai compensi per lavoro autonomo professionale e occasionale corrisposti dai soggetti indicati dalla norma, tra cui enti e società dell’art. 73 TUIR, società e associazioni dell’art. 5 TUIR, imprenditori commerciali e agricoli, persone fisiche che esercitano arti e professioni, nonché il condominio quale sostituto d’imposta.
Nel caso concreto, il corrispettivo percepito dalla società di ingegneria non è un compenso di lavoro autonomo, bensì un ricavo d’impresa, cioè un componente positivo del reddito d’impresa della società.
Conclusione dell’Agenzia
La risposta è quindi favorevole all’istante: i compensi dovuti a una società di ingegneria costituita come srl per prestazioni professionali rese non sono soggetti a ritenuta d’acconto ex art. 25 DPR 600/1973, perché la società produce reddito d’impresa e non reddito di lavoro autonomo. La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209.
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