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Sentenza

Sentenza n. 6990/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202508917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva accolto l’appello delle amministrazioni e dichiarato inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo contro le intimazioni di pagamento

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Cinque aziende agricole hanno proposto revocazione contro la sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo originariamente proposto contro le intimazioni di pagamento emesse dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Parma per il prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2007-2008. Le ricorrenti hanno dedotto il contrasto della sentenza impugnata con un precedente giudicato: una sentenza del TAR Lazio, divenuta definitiva, aveva annullato le comunicazioni AGEA recanti la determinazione del prelievo supplementare e imposto all’amministrazione di rideterminare il dovuto. Secondo le ricorrenti, le successive intimazioni costituivano meri atti di riscossione delegata fondati esclusivamente sulle comunicazioni annullate, sicché vi sarebbe stata identità tra il prelievo già annullato e quello richiesto con le intimazioni. Il Collegio ha esaminato inoltre, ad abundantiam, la deduzione di omessa pronuncia, rilevando che la questione relativa al precedente giudicato non era stata ritualmente proposta nel giudizio definito dalla sentenza oggetto di revocazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione per carenza di interesse, ritenendo che l’eventuale eliminazione della sentenza impugnata non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta per le ricorrenti. Il titolo sostanziale della pretesa creditoria, costituito dalle comunicazioni AGEA di determinazione del prelievo supplementare, era stato definitivamente annullato con sentenza passata in giudicato. Tale annullamento produce effetto caducante sugli atti successivi di riscossione, comprese cartelle, intimazioni e analoghi atti esecutivi, quando siano fondati in modo immediato, diretto e necessario sul provvedimento presupposto e non implichino ulteriori valutazioni di interessi. Pertanto, le intimazioni avevano già perso efficacia per effetto del giudicato sul titolo presupposto, indipendentemente dall’esito della revocazione della sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso collettivo. Il Collegio ha escluso anche l’esistenza di un interesse morale o meramente strumentale a ottenere una diversa ricostruzione giuridica della vicenda. Ha inoltre rilevato che non sussisteva omessa pronuncia, poiché il precedente giudicato non era stato dedotto mediante una specifica domanda, eccezione o motivo ritualmente devoluto al giudice. Nulla sulle spese per la mancata costituzione delle parti resistenti e controinteressate.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.c.

    Sotto tale profilo, trova applicazione il principio desumibile dall’art. 336 c.p.c., espressivo della regola generale secondo cui la riforma o la caducazione di un provvedimento si propaga ai rapporti e agli atti che da esso dipendono.

    La caducazione di un provvedimento si estende agli atti e ai rapporti che ne dipendono, compresi gli atti successivi che trovino nel provvedimento venuto meno il proprio fondamento giuridico.

  • art. 112 c.p.c.

    Difetta quindi il necessario presupposto logico e processuale dell’omessa pronuncia, che ricorre soltanto in presenza di una domanda, eccezione o motivo ritualmente devoluto al giudice e rimasto privo di esame. Ne consegue che la mancata considerazione della sentenza n. 5650/2025 non integra alcun vizio revocatorio, poiché il giudice non era tenuto a pronunciarsi su una questione che non era stata specificamente sottoposta al suo esame mediante un motivo di ricorso o una domanda ritualmente formulata dalle parti.

    L’omessa pronuncia presuppone che una domanda, eccezione o motivo sia stato ritualmente sottoposto al giudice; il mancato esame di una questione solo descritta o richiamata, ma non devoluta con una specifica censura, non integra il vizio previsto dall’art. 112 c.p.c.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere deve sussistere sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione e deve consistere in un’utilità concreta, personale e attuale; il ricorso è inammissibile quando l’eventuale accoglimento non può più produrre alcun effetto favorevole nella sfera giuridica del ricorrente.
  • L’annullamento definitivo dell’atto presupposto travolge automaticamente gli atti consequenziali di riscossione quando tra i provvedimenti sussista un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, senza ulteriori valutazioni di interessi da parte dell’amministrazione o di altri soggetti.
  • L’effetto caducante dell’annullamento dell’atto presupposto opera senza necessità di una specifica impugnazione degli atti successivi strettamente e necessariamente dipendenti dal primo; ciò si distingue dall’invalidità a effetto viziante, che richiede l’impugnazione dell’atto applicativo.
  • L’omessa pronuncia è configurabile soltanto se il giudice omette di decidere una domanda, eccezione o motivo ritualmente devoluto; il semplice richiamo storico o descrittivo a un precedente giudizio non impone una specifica pronuncia e non integra un vizio revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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