Cassazione Penale, Ordinanza n. 24675/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato di gas metano. I motivi dedotti erano tre: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo l'insussistenza di un sufficiente quadro probatorio; (2) censura del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello; (3) vizio di motivazione sulla valutazione delle censure difensive, ritenute non adeguatamente considerate dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico perché non confrontato con l'analitica motivazione della sentenza d'appello; il secondo motivo indeducibile, poiché la mancata rinnovazione dell'istruttoria può essere censurata solo allegando specifiche lacune o manifeste illogicità della motivazione di merito, circostanze non dedotte dalla difesa; il terzo motivo è stato considerato privo della necessaria puntualità nell'enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto e dei riferimenti alla motivazione impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 c.p.
Norma richiamata implicitamente dalla qualifica di furto pluriaggravato; nel testo non è riportato il numero dell'articolo, ma la fattispecie contestata è quella del furto aggravato/pluriaggravato.
art. 606 c.p.p.
La Corte applica i requisiti di specificità del ricorso per cassazione e di deducibilità dei motivi, dichiarando inammissibili le censure generiche o non autosufficienti.
art. 591 c.p.p.
È il riferimento sistematico alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, anche se nel testo non è espressamente indicato.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso è inammissibile se si risolve in una critica generica o meramente assertiva e non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è deducibile solo se il ricorrente allega e dimostra specifiche lacune o manifeste illogicità della motivazione di merito, riferite a punti decisivi che l'assunzione della prova avrebbe potuto chiarire.
- Il vizio di motivazione non può essere denunciato in modo apodittico: è necessario indicare con precisione le ragioni di fatto e di diritto e i passaggi della decisione impugnata che si assumono trascurati o illogici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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