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Sentenza

Sentenza n. 6453/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 43706 presentata in data 18 aprile 2025 con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europa Spagna in data 10 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202600549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza del 18 aprile 2025, volta al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un’università spagnola. Ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia per il decorso dei termini previsti per la conclusione del procedimento, evidenziando che la mancata definizione della domanda gli impediva l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi; nel caso concreto, inoltre, non risultavano richieste di integrazione. Il Ministero è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Nell’esercizio del potere, amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento, in assenza di provvedimento espresso, integra la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • direttiva 2013/55/CE

    La domanda di riconoscimento del titolo è stata presentata ai sensi della direttiva indicata; la decisione richiama inoltre i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità applicabili al procedimento di riconoscimento.

Massime di principio

  • La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine normativamente previsto senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento dell’amministrazione.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in caso di necessaria richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi secondo la ricostruzione operata dal giudice.
  • Quando il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale è rimasto inevaso oltre i termini applicabili, il giudice può ordinare all’amministrazione di concluderlo mediante un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Nel definire una domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro, l’amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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