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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13928/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Torino che confermava la condanna per reati commessi negli scontri NO-TAV durante una "passeggiata notturna". Gli argomenti di ricorso sono: 1) vizio di motivazione per travisamento della prova e mancata o incompleta valutazione dei filmati (in particolare il DVD n.2), rilevando che dalle immagini non emergerebbe alcun lancio di oggetti anteriore alla prima carica e che i ricorrenti sarebbero stati tratti in arresto pochi secondi dopo l'avvio della carica; 2) violazione di legge per mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p., denunciando l'arbitrarietà della prima carica e l'inosservanza delle formalità previste dal TULPS (artt. 22 e 23 R.D. 18/6/1931 n.773) tra cui la mancata intimazione di scioglimento con fascia tricolore; 3) vizi relativi al concorso di persone: manca la prova di un previo concerto o di specifici atti violenti posti in essere dai ricorrenti, criticando l'attendibilità di alcuni testi (in particolare Cannata) e la ricostruzione del possesso di pietre o strumenti da parte di Donato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Sulla questione probatoria la Corte ha ritenuto che le sentenze di merito (tribunale e corte d'appello, doppia conforme) abbiano dato una ricostruzione coerente e motivata: i filmati, compreso il DVD n.2, non smentiscono le deposizioni degli operanti e anzi documentano il lancio di un oggetto di rilevanti dimensioni alle ore 00:07:52; risultano inoltre dichiarazioni testimoniali che collocano Botte e Donato nella prima linea dei manifestanti e, in caso di Botte, il rinvenimento di tre sassi al momento della perquisizione e di altri oggetti (tappi per maschera), mentre Donato aveva una maschera antigas e filtro. Quanto all'eccezione sulle formalità del TULPS e sulla scriminante di cui all'art. 393-bis c.p., la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'inosservanza formale degli artt. 22-23 R.D. non comporta automaticamente l'illegittimità dell'ordine di scioglimento né scrimina la reazione violenta; l'art. 24 R.D. permette l'uso della forza ove le intimazioni non possano essere eseguite per rivolta od opposizione, circostanza ritenuta attuale per le convulse condizioni di fatto. Sulla responsabilità a titolo di concorso la Corte ha confermato la condanna limitata alla fase degli scontri cui i ricorrenti hanno effettivamente partecipato e l'assoluzione per i reati commessi dopo il loro arresto, per mancanza di prova di un previo concerto. Per l'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 81, 336 e 582 cod. pen.

    Norme dei reati contestati ai ricorrenti; la Corte di merito li ha ritenuti responsabili per i fatti occorsi nella fase degli scontri cui hanno partecipato

  • art. 393-bis cod. pen.

    Rilevata la doglianza relativa alla scriminante per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi/forza, la Cassazione ha ritenuto infondata la censura: l'eventuale inosservanza di formalità non produce automaticamente esimente

  • artt. 10 e 12 Legge n. 497/1974

    Norme richiamate in relazione all'impiego di armi in altre fasi degli scontri; i ricorrenti sono stati assolti da tali contestazioni per carenza di prove su una concertazione preventiva

  • artt. 22, 23 e 24 R.D. 18/06/1931 n. 773 (TULPS)

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il mancato rispetto formale delle intimazioni (artt.22-23) non invalida automaticamente l'ordine di scioglimento, e che l'art.24 consente l'uso della forza quando le intimazioni non possano essere eseguite per rivolta o opposizione, situazione ritenuta sussistente nel caso concreto

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per travisamento della prova deve indicare precisamente l'atto processuale, l'elemento fattuale che da esso emerge, la prova della verità di tale elemento e spiegare in che modo incide decisivamente sulla motivazione; altrimenti è inammissibile.
  • Nei casi di doppia conforme (tribunale e appello allineati) la censura probatoria incontra una soglia più alta: occorre dimostrare una manifesta e macroscopica incongruenza tra motivazione e compendio probatorio.
  • L'inosservanza formale delle intimazioni previste dal TULPS non determina automaticamente l'illegittimità dell'intervento delle Forze dell'ordine né costituisce di per sé scriminante della reazione violenta dei manifestanti; il contesto operativo e la possibilità di eseguire le intimazioni rilevano.
  • Per il concorso di persone nelle manifestazioni collettive non è sempre necessario un previo accordo formale: può essere sufficiente una intesa spontanea o un comportamento che rafforzi causalmente il proposito criminoso altrui; tuttavia la responsabilità deve essere provata con riferimento allo specifico contesto spazio-temporale.
  • La mera indicazione della presenza o la generica richiesta di visionare filmati non sostituisce l'obbligo di spiegare perché quel documento sia decisivo e incompatibile con la ricostruzione dei giudici di merito.
  • In situazioni di ordine pubblico valutazioni contestuali (deposizioni multiple, filmati con campo limitato, rinvenimento di oggetti) possono essere ritenute convincenti se coerenti tra loro; la contestazione della attendibilità di un testimone richiede argomentazioni specifiche per superare la motivazione del giudice.

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