Sentenza n. 170/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento della Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze del 23.7.2024, prot. n. 250582, con il quale è stata disposta, nei confronti della società Alohomora S.r.l., la decadenza dal titolo abilitativo n. 3629/2023 SUAP per l’esercizio dell’attività di somministrazione nei locali di Via dei Palchetti 3r; - di ogni atto presupposto, connesso o conseguente ed, in particolare, del provvedimento della Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze, con il quale è stata disposta nei confronti della Società Atlant Food S.r.l. la conseguente decadenza dei successivi titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività di somministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di decadenza dal titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di somministrazione nei locali di Via dei Palchetti 3r, nonché il conseguente provvedimento di cessazione dell’attività adottato nei confronti della società cessionaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Firenze ha dichiarato la decadenza dal titolo abilitativo relativo all’attività di somministrazione, ritenendo che l’attività non fosse stata avviata entro 180 giorni dalla comunicazione di subingresso. Con il primo motivo ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e la conseguente violazione del contraddittorio procedimentale. Con il secondo motivo ha sostenuto che l’attività era già stata avviata dalla dante causa Realizzo S.r.l. in forza di precedenti SCIA e che la ricorrente era subentrata in un’attività già esistente; pertanto, il termine di 180 giorni previsto per l’avvio non sarebbe stato nuovamente applicabile al subingresso. Ha inoltre richiamato la disciplina secondo cui il subingresso richiede una comunicazione e non una nuova SCIA. In via subordinata, con il terzo motivo, ha dedotto che il mancato avvio o la mancata prosecuzione dell’attività era dipeso da circostanze esterne alla propria volontà, e in particolare dai lavori necessari per rendere idonei i locali e dal contenzioso civile promosso dal condominio, nonché dall’ordine giudiziale di sospensione dei lavori. Ha quindi dedotto l’erronea applicazione della normativa regionale, eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, difetto di motivazione e sproporzione della decadenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha accertato che, alla data della SCIA di trasferimento presentata da Realizzo il 2 marzo 2023, l’attività di somministrazione non era ancora insediata nei locali di Via dei Palchetti 3r, poiché erano in corso opere interne propedeutiche all’esercizio. La stessa ricorrente aveva dichiarato di confidare nella conclusione dei lavori e nella successiva prosecuzione dell’attività; inoltre, la documentazione integrativa relativa alla canna fumaria e la relazione del CTU civile confermavano che i locali non erano ancora attrezzati e che l’attività non era iniziata. Il termine di 180 giorni risultava quindi decorso, al più tardi, il 2 ottobre 2023, prima dell’ordine di sospensione dei lavori emesso dal giudice civile il 9 ottobre 2023. Interpretando congiuntamente gli artt. 50 e 126 della legge regionale Toscana n. 62/2018, il Collegio ha ritenuto che il trasferimento di sede sia equiparato all’apertura dell’attività e che anche in tale ipotesi l’attività debba essere iniziata entro 180 giorni dalla relativa SCIA. La ricorrente non era subentrata nell’attività già esercitata presso la precedente sede, ma nell’attività oggetto della SCIA di trasferimento verso i nuovi locali, che non era mai stata avviata. Il primo motivo è stato respinto perché la cessazione degli effetti della SCIA era maturata ex lege e il provvedimento comunale aveva natura vincolata e ricognitiva; pertanto, non era annullabile per omessa comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990. Il secondo motivo è stato respinto perché il precedente avvio dell’attività presso la diversa sede non soddisfaceva l’obbligo di avvio nella nuova sede. Il terzo motivo è stato respinto perché il termine era già scaduto prima dell’ordine giudiziale di sospensione dei lavori, sicché il contenzioso civile non costituiva una causa idonea a impedire la decadenza. Spese compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 126, commi 1 e 2, L.R. Toscana n. 62/2018
La SCIA cessa di produrre effetti giuridici qualora l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine.
Il termine di 180 giorni si applica anche alla SCIA relativa al trasferimento di sede; decorso inutilmente il termine, gli effetti della SCIA cessano ex lege.
art. 50, comma 1, L.R. Toscana n. 62/2018
L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA.
Il trasferimento di sede è equiparato all’apertura dell’attività ai fini dell’obbligo di avvio entro il termine previsto dall’art. 126, comma 2.
art. 90, comma 2, L.R. Toscana n. 62/2018
La comunicazione di subingresso non consente di ritenere già assolto l’obbligo di avvio relativo all’attività trasferita in una nuova sede: il subentrante viene a inserirsi nel titolo concernente l’attività da avviare nella nuova sede.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio non determina l’annullabilità del provvedimento vincolato quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso; ciò vale per l’atto ricognitivo della cessazione ex lege degli effetti della SCIA.
Massime di principio
- Quando una disciplina regionale assoggetta a SCIA sia l’apertura sia il trasferimento di sede di un’attività, il termine previsto per l’avvio dell’attività decorre anche dalla SCIA di trasferimento; il precedente esercizio dell’attività in una diversa sede non soddisfa l’obbligo di avvio nella nuova sede.
- Il subingresso mediante comunicazione non trasferisce automaticamente l’effetto dell’avvio già realizzato presso una precedente sede quando il subingresso riguarda un’attività oggetto di una nuova SCIA di trasferimento, ancora non insediata nei locali indicati.
- La cessazione degli effetti di una SCIA per mancato avvio dell’attività entro il termine legale opera ex lege; il successivo provvedimento amministrativo ha natura ricognitiva e vincolata.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’atto ricognitivo della cessazione ex lege degli effetti della SCIA, quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
- Circostanze sopravvenute, quali un ordine giudiziale di sospensione dei lavori, non impediscono la maturazione della cessazione degli effetti della SCIA se il termine legale per l’avvio dell’attività era già scaduto prima del loro verificarsi.
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