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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12154/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 14/03/2023 che in parte riformò la sentenza di primo grado: Zanotti era stato ritenuto responsabile di più episodi di omessa denuncia di reato ex art. 361 c.p. nell'esercizio delle funzioni di curatore fallimentare (art. 33 L. fall.). Nel ricorso in Cassazione l'imputato deduce tre motivi: (1) violazione di legge perché non ci sarebbe stato alcun ritardo nella segnalazione alla Autorità giudiziaria, avendo denunciato non appena acquisita la contezza dei fatti; (2) censura per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto); (3) vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d'appello secondo cui il curatore fallimentare è pubblico ufficiale e che, in relazione al fallimento 'Asi' (dichiarato 10/07/2015; relazione ex art. 33 depositata 02/05/2017), elementi sufficienti a ritenere l'esistenza del reato (prelievi ingiustificati dall'amministratore per complessivi €252.000) erano già evidenti dagli estratti conto e dalla documentazione contabile e tali elementi erano conoscibili già al momento della formazione dello stato passivo depositato il 30/11/2015. Sussiste pertanto il reato di omessa denuncia ex art. 361 c.p. La Corte ha altresì ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 131-bis, considerando la gravità oggettiva e la pluralità di episodi (quattro in totale) incompatibili con la particolare tenuità. Ha respinto la richiesta delle attenuanti generiche e della non menzione, ritenendo non pertinenti gli elementi prodotti (partecipazione al processo senza apporto istruttorio, mera incensuratezza; assenza di danno irrilevante trattandosi di reato di pericolo) e confermando la pena-base (multa di €200) e la condanna alle spese processuali oltre al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende. La Corte ha infine precisato che, essendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, non era possibile valutare cause sopravvenute di estinzione del reato (es. prescrizione) nell'ambito del presente giudizio.

Norme richiamate

  • art. 33 L. fall.

    Norma che impone al curatore fallimentare la redazione e il deposito di una relazione su fatti rilevanti emersi nella gestione: utilizzata per fissare il termine del deposito della relazione e il momento del confronto temporale con la conoscenza dei fatti.

  • art. 361 cod. pen.

    Delitto di omessa denuncia o ritardo nella denuncia da parte del pubblico ufficiale; la sentenza conferma che integra il reato la mancata tempestiva segnalazione quando il pubblico ufficiale è in condizione di individuare gli elementi del reato e reperire dati utili per la denuncia.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa per la gravità oggettiva del comportamento e la pluralità degli episodi contestati.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e riferimento per la valutazione della tenuità del fatto; la Corte richiama che la valutazione della tenuità può emergere anche implicitamente dal giudizio sul grado di gravità e colpevolezza.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina delle cause di non punibilità da rilevare d'ufficio; la Corte ricorda che l'inammissibilità del ricorso impedisce alla Cassazione di dichiarare cause sopravvenute (es. prescrizione) nel procedimento di legittimità.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)

    Norma che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; citata per la forma del procedimento.

  • Sez. 6, n. 27508 del 07/05/2009 (Rizzo)

    «Integra il delitto di omessa denuncia di reato (art. 361 cod. pen.) la condotta del pubblico ufficiale che ometta, ovvero ritardi, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, quando egli è in grado di individuarne gli elementi ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione del rapporto»

    Giurisprudenza richiamata per definire i presupposti dell'omessa denuncia: occorre la possibilità di identificare gli elementi del reato e raccogliere dati utili per la denuncia.

  • Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022

    Giurisprudenza secondo cui la valutazione della particolare tenuità del fatto può emergere anche implicitamente dall'argomentazione del giudice sulla gravità oggettiva e sul grado di colpevolezza.

  • Sez. U, nn. 32/2000, 23428/2005, 12602/2015

    Massime della Corte di Cassazione che stabiliscono il principio secondo cui l'inammissibilità manifesta del ricorso impedisce alla Cassazione di rilevare e dichiarare cause sopravvenute di estinzione del reato (come la prescrizione) nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Il curatore fallimentare è considerato pubblico ufficiale e può integrare il reato di omessa denuncia ex art. 361 c.p. se, in possesso di documentazione (es. estratti conto, scritture contabili), avrebbe potuto individuare gli elementi di reato e denunciarli tempestivamente.
  • La conoscenza del fatto costituente reato può essere ancorata al momento in cui la documentazione in possesso del pubblico ufficiale rende evidente la condotta illecita (es. al momento della formazione dello stato passivo), non necessariamente alla data del deposito della relazione formale.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è incompatibile quando sussistono indici di gravità oggettiva o pluralità di episodi: la valutazione è discrezionale e può risultare implicita nella motivazione.
  • Le circostanze attenuanti generiche e la non menzione richiedono elementi pertinenti e valutabili (contributi istruttori, comportamento realmente riparatorio, grado di colpevolezza): la mera incensuratezza o la partecipazione al processo senza apporto non sono sufficienti.
  • In Cassazione, se il ricorso è dichiarato manifestamente infondato e inammissibile, il giudice di legittimità non procede ad esaminare né a dichiarare cause sopravvenute di estinzione del reato (come la prescrizione) rilevabili ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

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